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Fattura elettronica per forfetari e abolizione dell’esterometro, il via da luglio

A far data dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, possono essere soltanto fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, vige sia nei casi di cessioni dei beni o prestazioni di servizi effettuate tra due operatori IVA (operazioni B2B, Business to Business), sia nei casi in cui effettuati da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, Business to Consumer).

Dopo neanche tre anni, il Dl 146/2021, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022, ha differito al 1° luglio 2022 (inizialmente era il 1° gennaio 2022) l’abolizione del cosiddetto esterometro e previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare le fatture elettroniche e i dati delle operazioni con l’estero: dunque, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) – gestito dall’Agenzia delle entrate – diventa obbligatoria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L’abolizione dell’esterometro

Dal 1° luglio 2022, quindi, scatta l’abolizione dell’esterometro, la comunicazione telematica contenente i dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, introdotto permettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ad acquisti e cessioni effettuati con l’estero che non transitavano attraverso lo SdI.

Ora, invece, tutti i dati relativi agli scambi commerciali con Paesi esteri (esclusi quelli per i quali sia stata emessa una bolletta doganale o e quelli per i quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica) dovranno essere nel formato standard XML e transitare dal Sistema di Interscambio, con le stesse modalità tecniche, regole, tempi e scadenze della fattura elettronica: entro 12 giorni per le operazioni attive, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura per quelle passive.

In riferimento agli scambi commerciali con Paesi esteri, per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, l’obbligo di comunicazione rimane facoltativo (provvedimento del Direttore delle Entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384).

Le novità in vigore dal 1° luglio non riguardano i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, per i quali resta l’esonero dalla comunicazione.

Esteso l’obbligo di fatturazione elettronica

Altra importante novità è che, sempre dal 1° luglio, l’obbligo di fattura elettronica si estende anche ai contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfetario con ricavi o compensi oltre i 25.000 euro, enti no profit e ASD con ricavi compresi tra 25.000 e 65.000 euro (Dl 36/2022), che dovranno inviare i dati delle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. L’Agenzia ha reso disponibili gratuitamente, per predisporre e trasferire le fatture elettroniche, un software da installare sui computer e un’applicazione per i dispositivi mobili e un servizio di archiviazione digitale dei documenti di fatturazione che assicura la conformità con i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dei documenti per 15 anni.

Sono esonerati soltanto i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, come ad esempio i produttori agricoli in regime speciale. Dal 1° gennaio 2024 la e-fattura sarà obbligatoria anche per i soggetti che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

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