DIRITTO LAVORO

Esonero contributivo del 100% per l’assunzione di under 36

La legge di bilancio 2021 (n.178/2020), al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha previsto che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, viene riconosciuto

un esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, per un importo massimo di 6.000 euro annui: il riferimento è ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Inoltre, tale esonero contributivo viene riconosciuto per un massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva situata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Infine, la stessa legge 178 ha disposto che l’esonero in questione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il beneficio viene concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, il cosiddetto Temporary Framework), ed è inoltre subordinato all’autorizzazione della Commissione europea: al riguardo l’INPS precisa che, poiché si attende la risposta della Commissione europea all’interlocuzione presentata, un apposito messaggio pubblicato a seguito della decisione conterrà le istruzioni e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Le prime indicazioni operative sono comunque illustrate nella circolare dell’Istituto previdenziale n. 56 del 12 aprile 2021.

Le condizioni richieste

L’accesso al beneficio contributivo è condizionata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

– la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale in base alla normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);

– l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

Nella circolare, per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo sono presenti le informazioni su:

– le fonti normative della misura (dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei destinatari introdotta dalla legge di bilancio 2021);

– i datori di lavoro che possono accedere al beneficio;

– i rapporti di lavoro incentivati;

– l’assetto e la misura dell’incentivo;

– le condizioni generali e specifiche, di spettanza dell’incentivo e per il riconoscimento del diritto;

– la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;

– il coordinamento con altri incentivi.

Datori di lavoro beneficiari ed esclusi

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura non si applica nei confronti della Pubblica amministrazione ed alle imprese del settore finanziario, non rientranti queste ultime) nell’ambito di applicazione della citata comunicazione della Commissione Ue C(2020) 1863, a meno di una eventuale diversa decisione della Commissione europea. 

Quali rapporti di lavoro

Abbiamo detto che l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti, del limite di 36 anni che non devono essere compiuti dal lavoratore, che non deve inoltre essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero contributivo si applica anche alle assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.lgs. 23/2015) riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.

L’agevolazione, inoltre, è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 142/2001) e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

In riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, per entrambi i rapporti, purché la loro data di decorrenza sia la stessa; in caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe il requisito dell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

…e quali no

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per i quali le norme vigenti prevedono aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie. Considerata la volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile sono escluse, inoltre, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata e quelle di personale con qualifica dirigenziale, anche se a tempo indeterminato.

L’agevolazione non si applica alle prestazioni di lavoro occasionale.

Come già previsto per l’esonero triennale ex legge 190/2014, l’esonero non può essere riconosciuto nel caso in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Sono esclusi dal beneficio, oltre ai premi e i contributi dovuti all’INAIL, le cosiddette contribuzioni minori, quelle che non hanno natura previdenziale e quelle generate al fine di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

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