Esenzione IVA per le importazioni di mascherine e materiale sanitario
A seguito dell’emanazione del decreto cura Italia e del decreto liquidità, l’Agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti interpretativi, anche sotto forma di risposte a quesiti, attraverso una serie di documenti di prassi.
Ma non son stati sufficienti, poiché sono successivamente pervenuti ulteriori quesiti da parte delle associazioni di categoria, professionisti e contribuenti e dalle stesse Direzioni regionali dell’Agenzia, in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nei due decreti, e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con la circolare 11/E del 6 maggio 2020 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto all’integrazione dei documenti di prassi già emanati e, in particolare, delle circolari n. 8/E del 3 aprile e n. 9/E del 13 aprile 2020, fornendo ulteriori chiarimenti interpretativi sotto forma di risposta a quesiti.
Nella circolare 11/E i quesiti sono suddivisi per aree tematiche omogenee e gli argomenti vengono trattati sistematicamente e in base al contenuto che caratterizza le singole misure contenute nei citati decreti, anche per facilitare la lettura del documento.
Uno dei quesiti presentati riguarda il trattamento IVA degli acquisti extra-Ue connessi all’emergenza sanitaria causata dal covid 19, per quanto concerne, in particolare, le recenti disposizioni riguardanti le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario.
Il dubbio sull’esenzione da dazi e IVA
Per tali importazioni, a seguito della decisione della Commissione Ue 2020/491 e della determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli 107042, entrambe del 3 aprile 2020, è stato introdotto un regime di esenzione dai dazi e dall’IVA destinato alle importazioni effettuate dai soggetti indicati nei due provvedimenti – organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico – oppure alle importazioni effettuate da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri e unità di pronto soccorso.
Il dubbio prospettato è, intanto, se questo regime di esenzione possa essere applicato anche nei casi in cui le importazioni vengano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati dal combinato disposto dei due provvedimenti nell’ipotesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato a essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle citate disposizioni. E nel caso in cui la risposta sia affermativa, poi, è necessario chiarire il regime IVA in base al quale i prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle organizzazioni pubbliche.
La decisione della Commissione
Lo scorso 3 aprile la Commissione europea, ha preso atto dei seguenti avvenimenti: a) il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’insorgenza di un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, b) il successivo 11 marzo la stessa Organizzazione ha dichiarato l’insorgenza di una pandemia, c) numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, e d) delle numerose domande presentate da diversi Stati membri volte a chiedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le merci importate (l’Italia è stata la prima, il 19 marzo).
Di conseguenza, la Commissione ha adottato la decisione n. 2020/491, riguardante, appunto, l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA connessi all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020.
La destinazione delle merci
L’articolo 1 della decisione 2020/491 elenca espressamente quali sono gli usi di destinazione delle merci (in questo caso, materiale sanitario):
– distribuzione gratuita da parte di enti e organizzazioni autorizzati alle persone colpite o a rischio di contrarre l’infezione o impegnate nella lotta contro la pandemia;
– messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre o impegnate nella lotta contro la pandemia, se le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate;
Le merci devono essere importate, si legge nel secondo comma dell’art. 1, “per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri”, oppure “da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da covid-19”.
Quali condizioni
Dunque, il quesito posto è relativo al caso in cui l’importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma, ma il materiale sanitario importato sia destinato a essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle citate disposizioni.
In proposito, nella circolare 21 le Entrate sottolineano che la formulazione della decisione Ue è ampia, visto che comprende, tra i soggetti legittimati ad applicare l’esenzione IVA, coloro che effettuino le operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati, ricordando inoltre che, infatti, i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche alla destinazione degli stessi beni.
Secondo l’Agenzia delle entrate, affinché l’importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA previsto è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni stabilite dalla citata decisione 2020/491, che la stessa sia effettuata “per conto” di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza – anche implicita – di un mandato sia appurabile in base ai predetti accordi.
Inoltre, in presenza delle stesse condizioni previste dalla decisione Ue, il Fisco ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti legittimati (ed espressamente richiamati dall’articolo 1, comma 1, lettera c), a condizione che il trasferimento riguardi i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti autorizzati a uno degli utilizzi previsti dal provvedimento della Commissione europea.