FISCALITA LAVORO LEGGE

Esenti i sostegni a imprese e autonomi anche se erogati dopo la fine dello stato di emergenza

L’articolo 10-bis del decreto legge 137/2020 (decreto ristori) ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e diversi da quelli esistenti prima della stessa, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, “e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Con questa disposizione, quindi, è stata riconosciuta la non concorrenza a tassazione ai contributi di qualsiasi natura da chiunque corrisposti ai soggetti indicati, in via eccezionale a seguito della pandemia e indipendentemente dalle modalità di fruizione.

La delibera della Provincia

Una Provincia, che ha approvato la concessione di sussidi Covid 19 per l’anno 2022 a favore di imprese attive in settori economici che hanno subito una rilevante penalizzazione, fa presente che si tratta di sovvenzioni straordinarie, diverse dalle misure esistenti prima dell’emergenza sanitaria, erogate proprio a seguito dell’epidemia a sostegno delle aziende che sono state particolarmente danneggiate dalle restrizioni stabilite dalle misure di contenimento adottate e che hanno bisogno di un ulteriore supporto per riuscire a superare del tutto gli effetti della pandemia.

L’ente evidenzia, inoltre, che i criteri di concessione considerano in ogni caso l’attività svolta entro il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario (prorogato con il decreto legge 221/2021): con il quesito posto si intende sapere se in base a tali disposizioni la corresponsione degli aiuti debba essere riservata soltanto alle attività svolte, appunto, entro il 31 marzo 2022.

In particolare, per quanto concerne i beneficiari nella delibera vengono individuati i seguenti requisiti da osservare:

– aver iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2021;

– aver subito un calo del fatturato di almeno il 50% nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno 2019;

– in deroga a quest’ultima disposizione, possono accedere ai sussidi anche le imprese che non abbiano beneficiato di aiuti già concessi da altre delibere della Giunta provinciale nel 2020 se hanno subito un calo di fatturato di almeno il 60% nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nell’istanza di interpello, dunque, la Provincia istante chiede se le somme erogate dopo il 31 marzo 2022, sulla base dei criteri contenuti nella delibera, possano fruire del beneficio dell’esenzione come previsto dal citato decreto ristori.

Il rispetto dei requisiti

Il parere dell’Agenzia delle entrate – fornito con la risposta 516/2022 – non può che essere favorevole, considerato che le somme in questione, anche se corrisposte dopo la data di conclusione dello stato di emergenza, non hanno rilevanza fiscale in quanto, come previsto espressamente dal citato articolo 10-bis del decreto legge:

a) si tratta di sussidi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica, e quindi sono detassati alla stregua di contributi, indennità e altre misure riconosciute a imprese e lavoratori autonomi per questa ragione; b) sono sussidi straordinari, quindi diversi dalle misure esistenti prima della pandemia.

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