Erede, legatario e presentazione della dichiarazione dei redditi
L’articolo 65 del DPR 600/1973 (“Eredi del contribuente”) prevede che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante
causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione”.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che scadono entro 4 mesi da questa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.
I soggetti incaricati dagli eredi devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato (articolo 12, comma 2).
Successione legittima e testamentaria
Nell’interpello presentato l’istante fa presente che la de cuius ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo, non nominando alcun erede, precisando che la stessa non ha avuto figli e che alla data del decesso era vedova ma aveva una sorella e un fratello.
Inoltre, aggiunge che nelle istruzioni del modello Unico persone fisiche viene precisato che chi presenta la dichiarazione per conto di altri deve indicare il proprio codice fiscale e il “codice carica” che ricopre (ad esempio, “erede”) e che tali istruzioni prevedono che soltanto l’erede possa presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, escludendo la figura del legatario.
Per quanto riguarda, invece, la presentazione della denuncia di successione, è previsto che possa essere presentata, oltre che dall’erede, anche dal legatario, il soggetto destinatario di specifiche disposizioni testamentarie.
L’istante aggiunge, inoltre, che nel caso prospettato anche il fratello e la sorella della de cuius risultano entrambi legatari e che il testamento che contenga solo legati è valido; per i beni non contemplati nello stesso operano le norme della successione legittima, perciò nel caso in questione potrebbero essere considerati come eredi la sorella e il fratello della persona deceduta, che sarebbero chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti dell’eredità.
Nel caso prospettato coesisteranno la successione legittima e la successione testamentaria: la prima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio e in particolare, nel caso di testamento che, senza l’istituzione di un erede, contenga solo attribuzione di legati.
Detto questo l’istante, in qualità di legatario, chiede all’Amministrazione finanziaria di sapere se nel caso in questione uno dei legatari possa presentare la dichiarazione dei redditi della contribuente deceduta.
L’erede per la dichiarazione
L’agenzia delle entrate, nella risposta 367/2022 sottolinea che, considerato che in base alla norma citata soltanto l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, ritiene, coerentemente con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che nel caso oggetto di interpello l’istante, nella sua qualità di legatario, non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius. Ne discende che in base alle norme sulla successione legittima, spetterà alla sorella e al fratello della de cuius, “chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell’eredità”, possono adempiere alla presentazione della dichiarazione dei redditi della persona deceduta e che i legatari non hanno alcun titolo per procedere.