EUROPA FISCALITA LAVORO

Erasmus Plus: esenti le borse di studio, non le somme per docenti e amministrativi

E’ stato posto un interessante quesito ha riguardato il trattamento fiscale delle borse di studio erogate nell’ambito del programma “Erasmus +”, che vede coinvolti molti studenti e, di conseguenza le loro famiglie.

In tale ambito è stato prospettato che l’art. 1, comma 50, della legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) riconosce agli studenti che partecipano al programma Erasmus Plus l’esenzione ai fini IRPEF e IRAP delle relative borse di mobilità internazionale che fruiscono del cofinanziamento nazionale previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 105/2003, convertito dalla legge 170/2003.

La richiesta di consulenza giuridica concerne proprio l’interpretazione del citato art. 1 della legge 208 e nell’istanza di interpello si chiede: a) se il regime agevolativo riconosciuto ai fini IRPEF agli studenti possa essere applicato anche al personale docente e amministrativo e, conseguentemente, applicare l’esenzione ai fini IRAP alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario; b) se l’esenzione ai fini IRPEF possa essere applicata alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea.

Esenzione per la mobilità degli studenti

Nella risposta n. 6/2019, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’art. 1, comma 50, della legge di Stabilità 2016 prevede che “Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli  studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, e dell’art. 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’art. 1, comma 3, del decreto-legge  105/2003, convertito, con  modificazioni, dalla legge 170/2003”.

Rispetto a queste ultime disposizioni è stato quindi come l’art. 1, comma 3, del decreto legge 105/2003, recante disposizioni in materia di iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità, richiama l’art. 4 della legge 476/1984 ai fini dell’IRPEF e l’art. 10-bis del D.lgs.  446/1997 ai  fini dell’IRAP.

In conseguenza di tali richiami, dunque, l’art. 1, comma 50, della legge 208/2015 dispone l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, e inoltre l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

Tassabili le somme destinate al personale

Tale conclusione non può essere estesa, invece, all’erogazione nello stesso programma comunitario di importi destinati al personale docente e amministrativo.

A sostegno di tale conclusione viene richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione “per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale” e, come tali, non permettono una loro interpretazione analogica.

Di conseguenza, non essendoci una espressa previsione esentativa per le sovvenzioni erogate ad altri partecipanti al programma, come possono essere i docenti e i funzionari amministrativi, l’Agenzia afferma che nei loro confronti non può essere estesa l’agevolazione fiscale prevista dalla legge 208/2015.

E inoltre – si legge nella risposta n. 6 – il personale docente e amministrativo, essendo titolare di reddito di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR), non potrà essere anche titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR) “o di disposizioni esentative relative a tale ipotesi reddituale”.

In particolare. l’art. 50 comma 1, lett. c), del TUIR sancisce che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente gli importi da chiunque erogati a titolo di borsa di studio  o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, ma solo se il destinatario non è titolare di rapporti di lavoro dipendenti nei confronti del soggetto erogante.

L’IRAP

Per quanto concerne il regime fiscale ai fini IRAP delle erogazioni in favore del personale docente e amministrativo, viene sottolineato che l’art. 10-bis, comma 1, del D.lgs. 446/1997, nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP delle Amministrazioni pubbliche prevede esplicitamente l’esclusione dalla base imponibile delle somme indicate all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR esenti dall’IRPEF.

Visto quindi che, come si è detto, il personale docente e amministrativo è titolare di reddito di lavoro dipendente e non di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, le somme in questione risulteranno imponibili ai fini IRAP in base allo stesso  art.  10-bis, comma 1, dove prevede che per le amministrazioni pubbliche la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Il tirocinio post laurea

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’esenzione ai fini IRPEF alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, l’Agenzia ha osservato che nei casi in cui queste somme non rappresentino per gli studenti un incentivo di carattere economico mirato a sostenere una loro specifica attività di studio, ma siano assegnate con l’obiettivo di assicurare il buon esito del progetto e, di conseguenza vanno a finanziare, in pratica, le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Paesi che aderiscono al progetto, queste borse di studio, quando in sostanza risultano essere semplici rimborsi spese anche forfetari, ma di modesto valore, non possano essere ricondotte né all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, né ad altre categorie di reddito: pertanto, non hanno alcuna rilevanza reddituale ai fini dell’IRPEF.

In conclusione viene evidenziato che la stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione 95 del 2002, ha riconosciuto l’imponibilità degli importi ricevuti dai tirocinanti a titolo di rimborso delle spese da loro sostenute per espletare gli incarichi ricevuti.

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