FISCALITA

Entrate e Fiamme gialle contro l’evasione fiscale internazionale

A partire dalle operazioni effettuate dal 2014, gli intermediari finanziari devono comunicare i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati anche attraverso

movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera s), del D.lgs. 231/2007: assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.

Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata.

La comunicazione viene effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa allo stesso anno di riferimento della comunicazione.

L’art. 2 del decreto legge 167/1990 prevede che la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali dell’Agenzia delle Entrate e i Reparti speciali della Guardia di Finanza possono richiedere agli intermediari finanziari individuati dalla normativa antiriciclaggio (articolo 3, D.lgs. 231/2007, informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro oltre a, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi dei medesimi rapporti e operazioni.

Il provvedimento congiunto

Lo scorso 21 luglio, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il Comandante della Guardia di Finanza, Generale Giuseppe Zafarana, hanno sottoscritto un provvedimento congiunto il cui obiettivo è dare attuazione all’articolo 2 del decreto legge 160/1990, in tema di monitoraggio fiscale.

Si rafforza, quindi, la collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.

Questa norma, per combattere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, permette al Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle entrate e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza la possibilità di richiedere:

– agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie verso e dall’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti;

– agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio l’identità dei titolari effettivi in relazione a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a queste collegati.

Il provvedimento congiunto, che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2020 sostituendo quello precedente emesso l’8 agosto 2014, disciplina, tra le altre cose, le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.

Le due istituzioni proseguono, dunque, nel solco di un già consolidato contesto di collaborazione, caratterizzata da una comune azione di stimolo alla compliance e di contrasto ai più pericolosi fenomeni di evasione fiscale, anche di tipo internazionale, al fine di tutelare l’economia sana del Paese.

I destinatari delle richieste

Le richieste di informazioni sono indirizzate alle banche e agli altri intermediari finanziari, alle fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario, ai cambiavalute e ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riguardo ai trasferimenti da e verso l’estero effettuati per mezzo di bonifici, credito documentario, rimesse documentate, versamenti e prelievi, di banche o succursali estere, di contante o titoli al portatore.

La richiesta può essere fatta con riferimento a clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, ovvero per quelli non compresi nelle trasmissioni annuali di dati indicate all’articolo 1 del D.lgs. 167/1990.

Oggetto della richiesta, come si è detto, sono le operazioni con somme pari o superiori a 15.000 euro, in caso di unica operazione o più operazioni collegate tra loro.

La richiesta deve indicare:

– l’ambito territoriale di riferimento;

– il periodo temporale di riferimento, la cui durata massima non deve essere superiore a 12 mesi;

– il codice della causale dell’operazione individuata tra quelle elencate nell’allegato al provvedimento.

Il numero di potenziali destinatari delle richieste relative all’identità dei titolari effettivi per specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate è più ampio.

Tale richiesta potrà essere inviata oltre che agli intermediari sopra indicati, anche ai mediatori creditizi, agli agenti in attività finanziaria, a dottori commercialisti, avvocati, notai e revisori legali, agli altri operatori non finanziari come commercianti di opere d’arte, mediatori immobiliari, antiquari, operatori professionali in oro, soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I soggetti destinatari delle richieste sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria l’indirizzo di posta elettronica certificata che verrà iscritto nella sezione REI monitoraggio del Registro degli indirizzi.

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