Emergenza sanitaria e rapporti fisco-contribuenti
Lo scorso 22 aprile, presso le Commissioni Riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, si è svolta l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate e Presidente dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, che ha riguardato l’aspetto tributario e della riscossione delle misure di sostegno al sistema finanziario connesse alla situazione causata dall’epidemia da Covid 19.
Oltre a ripercorrere le principali tappe che hanno contraddistinto gli interventi normativi di carattere fiscale, Ruffini ha messo in risalto alcuni aspetti specifici per inquadrare l’impegno congiunto delle due Agenzie nell’attuazione dei provvedimenti emanati per agevolare il rapporto tra fisco e contribuenti: in proposito l’Agenzia delle entrate ha emanato diversi documenti di prassi per illustrare gli effetti di tali provvedimenti, succedutisi nell’arco di poche settimane, anche per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute da associazioni di categoria e da professionisti e contribuenti, ma anche dalla stampa specializzata e dalle stesse Direzioni Regionali delle Entrate.
Il Direttore ha quindi riepilogato gli aspetti fiscali dei due provvedimenti principali.
Il decreto Cura Italia
Con il decreto legge 18/2020 sono state introdotte disposizioni ad hoc, anche di carattere tributario, mirate a fronteggiare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria su lavoratori, famiglie e aziende. Le misure di natura fiscale sono state inserite in un apposito Titolo, il IV, (“Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”):
– la proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tributari;
– la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
– specifiche misure agevolative a sostegno di imprese e i lavoratori e incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza.
Inoltre, nel Titolo V (“Ulteriori disposizioni”), altre misure relative al differimento delle udienze, alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria ed alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.
Il decreto Liquidità
Il successivo decreto legge 23/2020 ha introdotto misure atte a proteggere le imprese dalla grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
E qui si potrebbe aprire una articolata discussione sulla loro entità e, soprattutto, sulla tempestività, che ancora occupa molto spazio nelle rassegne stampa e nei media, ma noi restiamo nell’ambito dell’audizione e quindi ecco i contenuti del decreto, che ha previsto:
– la sospensione di alcuni versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio;
– la proroga del regime per il quale si permette al sostituto d’imposta di non operare le ritenute d’acconto sui redditi (tra questi, i redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia);
– il calcolo degli acconti in base al metodo previsionale al posto di quello storico;
– un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci a uso compassionevole;
– la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini previsti in materia di- agevolazioni prima casa;
– la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
– la proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia;
– facilitazione nelle modalità di rilascio della delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione;
– semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato;
– modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione.
I crediti d’imposta
Entrambi i decreti hanno inoltre introdotto misure agevolative specifiche a sostegno di lavoratori e aziende, rispetto alle quali, in particolare, Ruffini ha citato il credito d’imposta:
– per botteghe e negozi, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione, per il mese di marzo, di immobili della categoria catastale C/1, che non spetta per la locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se con destinazione commerciale;
– per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
– per l’acquisto
di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, incluse anche le spese
sostenute nel 2020 per l’acquisto di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, ma anche per
l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza, tra i quali
le barriere, i pannelli protettivi i detergenti per le mani e i disinfettanti.
Le altre misure
Tra le altre misure agevolative, il Direttore delle Entrate ha citato il premio, per il mese di marzo, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro (Cura Italia), che non concorre alla formazione del reddito, rapportato al numero di giorni di lavoro svolti a marzo nella propria sede di lavoro. I due decreti hanno inoltre riservato alle erogazioni liberali (in denaro o natura) un trattamento fiscale “in deroga”, se effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi è stata prevista la deducibilità di tali erogazioni in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente; ai fini dell’IVA è consentito l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sui beni donati e la cessione gratuita è senza IVA.
Per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione dall’imposta lorda del 30% per un importo superiore a 30.000 euro.
È stata inoltre prevista la non applicazioni di interessi e sanzioni nei casi in cui gli acconti versati con il metodo previsionale risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Per incentivare le cessioni gratuite di farmaci a uso compassionevole dagli esercenti attività d’impresa, è stato previsto che i farmaci ceduti, ai fini delle imposte dirette, non si considerano destinati a finalità estranee all’impresa, mentre ai fini IVA sono assimilati ai beni distrutti, per garantire comunque il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sul loro acquisito (Decreto liquidità).
La ripresa delle attività delle Agenzie
La ripresa delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle entrate ed AER è fissata al 1° giugno.
Rispetto al “nuovo” quadro normativo in tema di termini di prescrizione e decadenza e di sospensione dell’attività di riscossione, ed ai conseguenti effetti finora determinati, Ruffini ha dichiarato che “occorre rilevare”: per un verso, rispetto all’attività delle Entrate, che è stata prevista l’esclusione dell’applicazione della proroga biennale originariamente prevista dei termini di decadenza e, per altro verso, la imminente scadenza del termine del 31 maggio prevista per la sospensione dell’attività di AER.
A seguito dell’abrogazione della citata proroga biennale dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, i termini di queste attività andranno in scadenza il 31 dicembre 2020 o giorno per giorno a partire dal 1° giugno fino al 31 dicembre. Ciò significa che l’Agenzia, nei prossimi sette mesi, dovrà notificare circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni in scadenza entro fine anno; a questi atti si aggiungeranno, inoltre, altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, pur non in scadenza al 31 dicembre, sono diretti a permettere ai contribuenti di sanare tempestivamente errori sanabili anche con il pagamento di sanzioni ridotte prima dell’emissione dell’atto, quali le lettere di compliance, gli avvisi bonari, ecc., evitando il maturare di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste.
E l’inizio di giugno scoccherà anche la ripresa delle attività di AER. Quindi, produzione e notifica dei circa 3 milioni di cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli enti creditori nei mesi di febbraio e marzo 2020. Dovrà ripartire, inoltre, anche l’invio (sospeso fino al 31 maggio 2020) degli altri atti di riscossione, quelli necessari a interrompere i termini di prescrizione (circa 1,6 milioni di avvisi di intimazione) e quelli riferiti alle azioni di recupero, esecutive o cautelari (circa 875.000 atti).