FISCALITA

Ecobonus e cessione del credito, ampliamento dei destinatari e casi particolari

La circolare 11/E del 2018 è stata emanata dalle Entrate per chiarire alcuni punti riguardanti l’ambito applicativo delle agevolazioni in tema di efficienza energetica, i cosiddetti ecobonus, in particolare la cessione del credito spettante a fronte delle detrazioni IRPEF godute, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) alla norma originaria, l’art. 14 del Dl 63/2013, le cui modalità attuative sono state definite nel provvedimento 165110/2017: ricordiamo che risale al 2013 la possibilità di cedere il credito fiscale (dal 50% all’85% delle spese sostenute) per gli interventi di risparmio energetico e, in seguito, per quelli antisismici.

La legge di bilancio 2018 ha confermato che il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati (con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito), che possono essere lavoratori autonomi o imprenditori, società ed enti, ma non alle banche o agli intermediari finanziari; quest’ultima possibilità è riservata soltanto ai contribuenti che si trovano nella no tax area, titolari solo di redditi esclusi dalla tassazione IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per i redditi previste dal TUIR.

L’Agenzia descrive i soggetti privati interessati e gli enti che rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari e sottolinea che una delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di cedere il credito anche nei casi di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e non più solo per quelli relativi alle parti comuni degli edifici.

La circolare 17/E dello scorso 23 luglio, visti gli ulteriori chiarimenti richiesti, ha inoltre specificato che:

  1. a) la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  2. b) per “altri soggetti privati” si devono intendere i soggetti diversi dai fornitori, ma in ogni caso collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Rispetto alla limitazione sul ricorso a banche e intermediari finanziari, riservato solo agli incapienti, l’Agenzia specifica che sono esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e anche tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’ammontare del credito ceduto; a favore di società classificabili nel settore di quelle finanziarie non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dal fatto che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.

Il credito è invece cedibile ai fornitori che hanno effettuato l’intervento e ad altri soggetti privati, tra i quali anche gli organismi associativi, compresi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti che rientrano nella categoria delle società finanziarie, se questi detengono una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitano un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.

E’ possibile cedere il credito anche alle società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico (Energy Service Companies (E.s.co.), e alle Società di servizi energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico (accreditate presso il GSE).

Si conferma il divieto di cessione a società finanziarie, anche se fanno parte del team degli anzidetti organismi associativi, delle E.s.co e delle Sse.

Le altre novità

Dal 1° gennaio 2018 la legge 205/2017 ha previsto, inoltre:

– una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è pari all’80% delle spese in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore e all’85% per il passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali e si applica su un importo delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;

– il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti con le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” costituite e operanti al 31/12/2013, per interventi di efficienza energetica su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, oltre che alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci.

Lavori eseguiti da un Consorzio o una Rete di imprese

Un’altra richiesta di chiarimenti puntava a capire se, come soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione, possano intendersi, in caso di lavori eseguiti da imprese appartenenti a un Consorzio di imprese oppure a una Rete di imprese, le altre società consorziate o che facciano parte della medesima Rete.

La risposta era contenuta nella citata circolare 17/E del 23 luglio 2018, in riferimento alla quale l’Agenzia precisava che nel caso prospettato il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti – anche se non hanno eseguito i lavori – o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari e delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di imprese.

Se si ricorre a un sub-appaltatore

E nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore dei sub-appaltatori, soggetti che comunque presentano un collegamento con l’intervento?

Nel medesimo documento di prassi si legge che in questo caso la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del sub-appaltatore che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto da quale è scaturita la detrazione.

Altri casi

Fermo restando, poi, che l’importo della detrazione che genera il credito cedibile si determina esclusivamente in relazione alle spese sostenute per la realizzazione dei soli interventi per i quali è prevista la cessione, questa può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, sempre che questi rientrino nello stesso contratto di appalto da cui derivano le detrazioni in questione.

Infine, anche in considerazione dei principi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardo agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta, nella circolare 17/E si precisa che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia rispetto alla cessione originaria che a quella successiva.

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