Ecobonus e cessione del credito 2018 al fornitore
La Legge di bilancio per il 2018 (n. 205/2017) ha esteso anche per le singole unità immobiliari la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica,
il cosiddetto ecobonus (art. 14, DL 63/2013, convertito dalla legge 90/2013).
E’ il tema oggetto del quesito presentato da un libero professionista in regime forfetario, che ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate riguardo le modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione, da parte dei rispettivi fornitori, ai quali intende cedere il credito corrispondente alla detrazione.
Il citato art. 14, DL 63/2013, prevede che al posto della detrazione i contribuenti possono decidere di optare per la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Il contribuente intende cedere il credito ai fornitori e ritiene che la fatturazione possa essere richiesta agli stessi scomputando la quota relativa alla detrazione fiscale direttamente in fattura: in pratica l’intenzione dichiarata è quella di richiedere al fornitore di defalcare direttamente nella fattura l’importo della detrazione fiscale spettante, applicando di conseguenza l’IVA calcolata sull’imponibile al netto della detrazione e pagando, tramite il cosiddetto bonifico parlante, quanto indicato nella fattura stessa, ovvero il corrispettivo al netto del credito ceduto.
La risposta 309
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, arricchito da una serie di indicazioni riguardanti la fattura e il bonifico, è contenuto nella Risposta numero 309 del 24 luglio 2019, nella quale si ricorda che l’art. 14 del DL 63/2013 regolamenta, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici e, dopo le modifiche introdotte dalla legge 205/2017, anche sulle singole unità immobiliari.
Con la circolare 11/8E del 18 maggio 2018 l’Amministrazione finanziaria ha già spiegato che il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non sono tenuti al versamento dell’imposta.
Tra i soggetti a favore dei quali si può effettuare la cessione del credito ci sono, tra gli altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Riguardo alla determinazione della base imponibile della fattura relativa alla fornitura di beni e servizi, nella Risposta si richiama quanto previsto dall’art. 13 del DPR 633/1972, che agli effetti dell’applicazione dell’IVA dispone che “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
In base a tale norma, dunque, la base imponibile delle cessioni deve comprendere l’importo complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore.
La fattura
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente, ai fini dell’adempimento della fatturazione l’importo del credito ceduto non può essere sottratto dalla base imponibile della cessione dei beni: la fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, dunque, l’intero corrispettivo dovuto. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica in questione, si deve far riferimento ai contenuti del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 296/2006, sono state delineate le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, a effettuare il pagamento delle spese sostenute per gli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico