ECONOMIA FISCALITA LEGGE

Eco incentivi per le auto, le imprese possono compensare anche con altri tributi

La legge di bilancio per il 2019 (n. 145/2018) ha disposto che a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice

inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, è riconosciuto un contributo che varia a seconda che  ci sia o meno la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4; inoltre, è previsto un contributo pure per coloro che nel 2019 acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari (o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria) da almeno 12 mesi.

Le imprese come intermediari

La citata legge 145 stabilisce che il contributo è corrisposto mediante compensazione con il prezzo di acquisto dal venditore, al quale viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo che, a loro volta, lo recuperano come credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 1057); per l’acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3 dispone, invece, che le società costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo recuperano come credito d’imposta per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi (comma 1061).

La richiesta di altri casi di compensazione

Una società importatrice di veicoli riferisce di aver maturato nel corso degli ultimi anni ingenti crediti d’imposta conseguenti all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a ridotte emissioni di CO2, come previsto dalla legge di bilancio 2019. Tale credito d’imposta è stato finora utilizzato solo in parte, compensandolo con il versamento delle ritenute IRPEF operate in veste di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente.

La richiesta a base dell’interpello riguarda la possibilità di compensare il credito d’imposta con altri tipi di tributi o se ci sono norme specifiche che lo impediscano, prospettando alcune particolari situazioni:

• compensazione con i maggiori versamenti IRES e IRAP pagati per maggiori imponibili derivanti dalle procedure di Accordi preventivi derivanti da accordi bilaterali tra l’Amministrazione finanziaria italiana e quelle estere (art. 31-ter, DPR 600/1973), inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso;

• compensazione a fronte di maggiori versamenti IRES e IRAP pagati per maggiori imponibili da accertamenti fiscali di Amministrazione finanziaria e Guardia di Finanza, inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso;

• possibilità di trasferire il credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale nazionale al quale la società aderisce, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante.

Eliminate restrizioni e limiti

Una serie di interventi normativi ha rimodulato l’intera disciplina in questione – da ultimo il provvedimento delle Entrate n. 2021/170816 – e attualmente il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per il versamento, tra gli altri, di imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali, contributi INPS e premi INAIL, senza le restrizioni e i limiti previsti nelle versioni previgenti. E’ quanto affermato dall’Agenzia nella risposta 240/2022, che precisa quanto segue: a) i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici o importatrici derivano da una anticipazione finanziaria effettuata per conto dello Stato, b) le aziende non sono le effettive destinatarie dell’agevolazione ma i soggetti intermediari operanti nel rapporto tra erario e acquirenti dei veicoli; c) per espressa previsione normativa sono obbligate a recuperare l’anticipazione come credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Alla luce di tali precisazioni, dunque, non risulta alcun impedimento all’utilizzo dei crediti spettanti per compensare i pagamenti per le situazioni indicate dalla società istante.

Trasferimento del credito nel consolidato fiscale

Nella risposta 240/2022 l’Agenzia evidenzia di aver già chiarito in precedenti occasioni (ad esempio, nella risposta 133/2021) che ciascuna società partecipante al consolidato, anche la stessa consolidante, ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’IRES dovuta per un importo non superiore all’imposta risultante a titolo di saldo e di acconto dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Questo trasferimento è possibile soltanto ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per altri tributi. In conclusione, poiché si tratta di crediti d’imposta di natura agevolativa, nel documento di prassi si riportano le istruzioni da seguire ai fini dei controlli di verifica della capienza delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati in compensazione.

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