Eco e sismabonus: la corretta modalità di cessione del credito d’imposta
Oggetto di un’istanza di interpello è stata la possibilità di cedere anche parzialmente il credito d’imposta di ecobonus e sismabonus: con la Risposta
n. 126 l’Amministrazione finanziaria fornisce una interpretazione del decreto legge 63/2013.
Il quesito è posto da una società che svolge la sua attività nei confronti dei condomini, con i quali, principalmente, conclude due tipologie di contratti:
a) contratti denominati “XX”, in base ai quali, oltre a fornire energia al condominio, progetta e realizza interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che determinano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia. Nell’ambito di tali interventi la società si occupa anche della gestione e della manutenzione degli impianti efficientati;
b) contratti di appalto diretti alla realizzazione di interventi finalizzati sia alla riqualificazione energetica sia alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali (i requisiti sono quelli indicati all’art. 14, commi 2-quater e 2-quater, DL 63/2013). In questi contratti non è prevista la fornitura di energia.
L’istante precisa che i contratti stipulati tra Alfa e i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di tali edifici venga regolato:
– in parte, tramite l’integrale cessione della detrazione d’imposta loro spettante in relazione agli interventi commissionati (come previsto dall’art. 14, comma 2-sexies, DL 63 secondo la procedura prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165110 del 2017);
– per la parte residua, tramite bonifico bancario.
Stante quanto premesso, la società vuole conoscere la corretta modalità di cessione del credito d’imposta che ha acquisito dai condomini a fronte dei lavori eseguiti e chiede, in particolare:
1) se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta dei due bonus, invece del suo utilizzo in compensazione, debba essere esercitata sull’intero credito attribuito alla società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile o se può essere esercitata sulla parte di credito che rimane di anno in anno per l’utilizzo in compensazione;
2) se la cessione del credito d’imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporali distinte, “sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la compensazione”.
La soluzione interpretativa “di parte”
Riguardo al primo quesito, la società istante ritiene che la scelta di cedere o compensare il credito possa essere effettuata in qualsiasi momento e ritiene che la cessione del credito può essere perfezionata integralmente o parzialmente sia a partire dalla data in cui il credito stesso diventa disponibile, sia di anno in anno sulla quota di credito che residua per l’utilizzo in compensazione.
A sostegno della propria argomentazione evidenzia che né la norma primaria né il Provvedimento attuativo forniscono alcuna indicazione sul momento in cui si debba scegliere se cedere o compensare il credito disponibile, considerando un’ulteriore conferma quanto previsto dal citato Provvedimento, nel quale si afferma che “il successivo cessionario (…) lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue”: proprio quest’ultima locuzione (rate residue) riguardo al secondo cessionario (soggetto al quale la società cederebbe il credito) invece della locuzione “dieci quote annuali di pari importo” implica che il secondo cessionario possa ricevere il credito anche in annualità successive a quelle in cui lo stesso è divenuto disponibile per il primo cessionario.
Rispetto al secondo quesito l’istante, in qualità di primo cessionario e secondo cedente, ritiene di poter effettuare la cessione del credito in più fasi temporali distinte, citando a sostegno la circolare 11/E del 2018, nella quale è stato chiarito che “la cessione del credito (…) deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”: ciò significa che sono possibili due cessioni complessive e non che la seconda non possa essere effettuata in più momenti distinti dallo stesso soggetto cedente.
Il Fisco è concorde
L’Agenzia ricorda che i provvedimenti attuativi della cessione del credito sono due: a quello già citato del 2017 se ne aggiunge uno successivo, quello n. 100372 del 19 aprile 2019. Con il primo, sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, per quelli di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (art. 14, comma 2-sexies, DL 6372013). Il Provvedimento del 2019 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, sempre art. 14, comma 2-quater).
Per il caso in questione evidenzia che con il Provvedimento del 2017 è stato previsto che:
– il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per L’esecuzione dei lavori, per la quota spettante, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la propria quota;
– il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che lo stesso è devenuto disponibile;
– il credito d’imposta diviene disponibile per il cessionario non prima del 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e “sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta”. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
In riferimento proprio all’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario, lo stesso Provvedimento dispone anche che il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione, ed è poi previsto che il successivo cessionario che non cede ulteriormente il credito lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Inoltre, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi, senza che sia indicato alcun limite temporale; il cessionario, dunque, fermo restando l’obbligo di spalmare in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al loro completo esaurimento.
Le Entrate, dunque, ritengono corrette le soluzioni prospettate dalla società, per cui è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
E’ anche possibile, inoltre, cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione – nel 2020, ad esempio, si possono cedere anche le rate compensabili negli anni 2021 e seguenti), fermo restando che il cessionario (o i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria collocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Viene infine ribadito che il cessionario della società istante (o i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
