CASSAZIONE

E’ valida la cartella notificata per posta diretta

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo raccomandata postale – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26955 del 24 ottobre 2018 è intervenuta in materia di riscossione delle imposte, ricordando che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602/1973, mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario. In definitiva, la notifica dell’accertamento “esecutivo” può essere legittimamente eseguita dall’ufficio in via diretta a mezzo del servizio postale, modalità che concerne in generale tutti gli atti tributari.

La norma principale in materia di notificazione degli atti tributari è contenuta nell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, dettata in materia di imposte dirette, secondo la quale “ La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche…”. Sono in ogni caso inapplicabili gli artt. 142, 143, 146, 150 e 151, c.p.c..

Con l’art. 7-quater, comma 6, del Dl 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella legge dicembre 2016, n. 225, è stato aggiunto un ultimo comma il quale, a decorrere dal 1° luglio 2017 prevede e disciplina, in deroga all’art.149-bis, c.p.c., la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati alle imprese individuali o in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente dagli uffici a mezzo Posta Elettronica Certificata. La notificazione della cartella di pagamento è invece disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

La notificazione diretta da parte degli uffici a mezzo posta è stata ritenuta possibile, non essendo stata esclusa dall’art. 60 succitato la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.

La modalità della procedura di notifica è integrata dalla legge n. 890/1982 in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. Le disposizioni che ci interessano per rilevare le differenze tra la procedura di notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e quella “diretta” a mezzo posta da parte degli Uffici finanziari, sono contenute negli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982.

Ricordiamo inoltre che l’articolo 29 del Dl 78/2010 ha introdotto l’avviso di accertamento, detto “esecutivo”, che si caratterizza per il fatto che contiene “anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Con riguardo alla notificazione di questo peculiare tipo di atto tributario, fu chiesto a suo tempo all’Agenzia di valutare la possibilità di “abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l’intermediazione di un agente della notificazione”.

Con la circolare n. 25 E/2012 l’Agenzia delle Entrate obiettò, specificatamente al punto 9.1, che la possibilità per gli uffici finanziari di provvedere alla notifica postale diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, era regolata – in alternativa alle altre forme di notificazione contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (articolo 60, Dpr 600/1973) – dall’articolo 14 della citata legge 890/1982, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge e che tale modalità di notifica, “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario”.

Tornando alla pronuncia in esame dove un contribuente proponeva ricorso avverso alle decisioni dei giudici tributari che avevano rigettato l’impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF a suo dire notificata irritualmente. Al riguardo i Giudici di Legittimità hanno ritenuto di non condividere tali affermazioni, confermando invece le interpretazioni date dalla giustizia tributaria, affermando che: “ …che l’art.60 DPR n.600/1973, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Sez. 5, n. 23511 del 18/11/2016); che, nella specie, la notifica della cartella risulta conforme al disposto di cui all’art. 139 c.p.c., contenendo l’attestazione della consegna ad un’addetta alla casa, come riscontrata dalla stessa CTR; che il secondo motivo è infondato; che una volta offerta la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, non è poi necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 23039 del 11/11/2016); che il ricorso va dunque respinto”.

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26955

 

sul ricorso 14058-2017 proposto da:

S.R. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7441/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che R.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF per l’anno 2006;

Considerato

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, lo S. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR n. 602/1973, 60 DPR n. 600/1973 e 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: anche per la notifica della cartella di pagamento, la consegna a mani dell’addetto della casa imporrebbe l’invio della raccomandata informativa, non potendosi attestare l’inoltro da parte dell’Ufficio postale, sicché sarebbe stato necessario provare l’intervenuta spedizione;

che, col secondo, il ricorrente invoca violazione degli artt. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe invertito l’onere della prova, giacché, non essendo mai pervenuta la cartella di pagamento nella sfera di conoscibilità del contribuente, costui non avrebbe potuto dimostrare alcuna difformità tra il contenuto del plico ed il ruolo impugnato;

che l’Agenzia ed Equitalia Servizi di Riscossione si sono costituite con controricorso; che il primo motivo è infondato;

che l’art.60 DPR n.600/1973, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Sez. 5, n. 23511 del 18/11/2016); che, nella specie, la notifica della cartella risulta conforme al disposto di cui all’art. 139 c.p.c., contenendo l’attestazione della consegna ad un’addetta alla casa, come riscontrata dalla stessa CTR;

che il secondo motivo è infondato;

che una volta offerta la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, non è poi necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente

consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 23039 del 11/11/2016); che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito ed, a favore di Equitalia Sud, in euro 5.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l°bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2018

 

 

 

 

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