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E-commerce: definizioni di piattaforme e venditori e scambio di informazioni fiscali

Ai fini dell’applicazione dei nuovi adempimenti per i siti di shopping online, con il principio di diritto n. 3/2024, di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, l’Amministrazione finanziaria fornisce le definizioni di piattaforma e di venditore alle quali si applicano le regole DAC7 sullo scambio di informazioni fiscali.

La Direttiva (UE) 2021/514 del 22  marzo 2021 (DAC 7),  in  considerazione  della  necessità  di  contrastare le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell’economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell’Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati riguardanti i venditori che si servono delle piattaforme. Infatti, la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso difficile per le Amministrazioni fiscali acquisire le informazioni sufficienti quando i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.

L’obbligo di comunicazione

Il gestore di una piattaforma è nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che la utilizzano e, perciò, l’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati possono permettere alle Amministrazioni fiscali di acquisire i dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari generati sulle piattaforme digitali. La crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali è ormai  riconosciuta a livello  internazionale, tanto che nel  2020, in ambito OCSE sono state elaborate le “Model Rules, un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato come equivalente a quello disciplinato dalla DAC7, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea. In Italia, è stata data attuazione alla DAC7 con il D.lgs. 32/2023).

Gli obblighi dei gestori

Coerentemente con quanto stabilito dalla citata direttiva, il decreto legislativo impone ai gestori  di  piattaforme  digitali  che  soddisfano  determinati  requisiti (gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione) l’obbligo di:

– svolgere  le  procedure  di  verifica  in  materia  fiscale ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;

– comunicare all’Agenzia delle entrate, ai fini del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate tramite la piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori per tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

Le definizioni

Le modalità di comunicazione di queste informazioni erano già contenute in un provvedimento direttoriale delle Entrate del 20 novembre 2023, ma la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore”, ai fini dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei  gestori, è stata oggetto di numerose richieste di chiarimento, arrivate anche tramite istanze di interpello. Per queste ragioni l’Agenzia ha pubblicato il principio di diritto n. 3/2024, con il quale chiarisce le seguenti definizioni (articolo 2, comma 1, lettere a ed n, del D.lgs. 32/2023):

– una “piattaforma” è definita come “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”;

– un “venditore” viene definito come “un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente”.

Riguardo alla nozione di “venditore”, l’espressione “registrato sulla piattaforma” contenuta nel decreto, comprende tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, così da poter essere successivamente oggetto di comunicazione:neconsegue, quindi, che rilevano anche i casi in cui l’utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

La nozione di “attività pertinente” comprende (lettera h della stessa disposizione) “un’attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un’entità collegata del gestore, e che rientra in una delle tipologie specificate” (la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto).

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