FISCALITA LAVORO LEGGE

Donazioni Covid deducibili dal reddito d’impresa: beneficiari, tracciabilità e utilizzo

L’art. 66 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) promuove le erogazioni liberali per fronteggiare l’evolversi della pandemia e prevede:

• che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, di Regioni, Enti locali territoriali, Enti o Istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione IRPEF del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;

•  che le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai titolari di reddito d’impresa sono deducibili ai fini IRES e IRAP (in base all’art. 27 della legge 133/1999).

Un tris di dubbi

Una società ha deciso di erogare somme di denaro, a titolo di liberalità, a una serie di beneficiari tra i quali comunità locali, aziende sanitarie territoriali, ospedali e Comuni: alcuni di questi ultimi detengono quote di partecipazione al capitale sociale della società istante. Tutti i beneficiari sono stati contattati e invitati a comunicare l’Iban del conto corrente per l’accredito della donazione e l’indicazione dei progetti sostenuti, a riprova del concreto impiego delle somme ricevute. Gli enti hanno risposto, alcuni fornendo l’Iban del conto corrente loro intestato e altri quello di un conto corrente dedicato all’emergenza da Covid-19, mentre la maggioranza di questi ha fornito gli estremi del proprio conto corrente ordinario (conto di tesoreria comunale).

I dubbi interpretativi riguardano i seguenti aspetti:

1) se a tutti i soggetti indicati possono essere erogate le liberalità per fruire della deduzione fiscale;

b) se i beneficiari devono necessariamente attivare dei conti bancari vincolati;

c) se il donante sia tenuto ad accertare l’effettivo utilizzo del denaro a sostegno dell’emergenza.

La risposta n. 238/2022 fornisce i chiarimenti richiesti.

I destinatari

Sono considerate deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate dalla società istante in favore dei Comuni indicati nell’istanza di interpello in quanto rientranti tra le amministrazioni pubbliche locali indicati dall’art. 66 del decreto legge 18/2020, anche i Comuni in possesso di quote di partecipazione al capitale sociale della società donante, considerato che non esiste alcun limite normativo al riguardo e che una diversa soluzione, che esclude la deducibilità delle donazioni agli enti territoriali che sono anche soci del soggetto erogante potrebbe avere un effetto contrario alle intenzioni del legislatore, scoraggiando le donazioni volte a garantire risorse essenziali per contrastare l’emergenza sanitaria.

No al contante

Riguardo le modalità di effettuazione delle donazioni l’Agenzia delle entrate richiama quanto già chiarito nel 2020 da due documenti di prassi, la risoluzione 21/E e la circolare 11/E: anche le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale e inoltre tramite sistemi di pagamento tracciabili, quindi carte di debito e di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.  L’agevolazione fiscale non spetta, dunque, per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

La documentazione necessaria

In merito alla documentazione attestante il sostenimento della spesa, dalla ricevuta del versamento bancario o postale o in caso di pagamento tracciabile, si deve poter individuare il beneficiario, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi di contenimento e gestione della pandemia. Se i versamenti vengono effettuati sui conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta delle donazioni, non c’è bisogno di ulteriore documentazione. Quando, invece, i versamenti sono effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, o se dalle ricevute non si possono ricavare le informazioni sopra indicate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione e finalità della stessa), oltre alla ricevuta sarà necessario che il Dipartimento della protezione civile ne rilasci una specifica dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in questione. Ciò significa, in pratica, che ai beneficiari non è richiesta l’attivazione di conti correnti dedicati.

Non serve la verifica dell’effettivo utilizzo Il decreto cura Italia prevede anche che ciascuna Pubblica amministrazione beneficiaria attua un’apposita rendicontazione separata, che dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet o, in assenza, su un altro idoneo sito internet, per garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle donazioni ricevute. Tuttavia – si legge nella risposta 238 – dal momento che le informazioni necessarie a verificare il destinatario dell’erogazione, il carattere di liberalità del pagamento e la sua destinazione risultano già dalla documentazione richiesta per la deduzione fiscale, la società istante non ha alcun obbligo di controllo per verificare l’impiego effettivo delle somme oggetto di donazione.

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