FISCALITA ONLUS

Donazioni alla Protezione civile, tracciabilità e no ai contanti

La risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 ha una particolarità, nel senso che il quesito al quale si risponde nell’istanza di interpello è stato presentato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, pur se nell’interesse di quanti, in questo periodo, hanno effettuato – e continueranno ad effettuare – erogazioni liberali in denaro al Dipartimento per l’emergenza Coronavirus. 

I conti correnti dedicati

A seguito della grave situazione generata dalla pandemia, l’articolo 99 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) e due Ordinanze del Capo del Dipartimento (nn. 639 e 660) hanno autorizzato la Protezione civile ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l’apertura di conti correnti bancari dedicati.

A farlo presente è lo stesso Dipartimento, aggiungendo inoltre che l’articolo 66 del citato decreto 18/2020 prevede una detrazione del 30% dall’imposta lorda ai fini dell’IRPEF, per un importo non superiore a 30.0000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da covid 19, effettuate nell’anno in corso, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Con le stesse finalità, lo stesso articolo 66 estende a tali donazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 133/1999, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari tramite fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il Dpcm 20 giugno 2000.

A tal fine la Protezione civile ha aperto, ai sensi del citato articolo 99 del Cura Italia, due appositi conti correnti nei quali il donatore può versare l’importo mediante bonifico bancario:

– quello con IBAN IT84Z0306905020100000066387, per la raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi), ventilatori, respiratori, attrezzature e apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;

– quello con IBAN IT66J0306905020100000066432, ai sensi dell’Ordinanza 660/2020, per costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività.

Viene inoltre segnalato che alcuni soggetti hanno promosso specifiche raccolte, assumendo il ruolo di intermediari nella raccolta delle erogazioni come collettori, per poi riversare la somma complessiva nel conto corrente intestato all’istante, mentre altri, invece, hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di crowdfunding (letteralmente, raccolta di fondi) che confluiranno nei conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, secondo le finalità che il donatore intende attribuire.

Il “problema non problema” e la soluzione della Protezione civile

Esaurita la premessa che illustra la situazione, per “agevolare lo spirito solidale che sottende le donazioni e consentire a tutti i donatori di beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali”, si chiede quali siano gli adempimenti da assolvere per poter fruire delle detrazioni o deduzioni previste dal citato articolo 66.

Il “problema” (che, poi, un problema non è) deriva dal fatto che il corposo afflusso di fondi provenienti dallo slancio umanitario alla donazione comporta l’acquisizione di una quantità talmente elevata di erogazioni liberali da non permettere, in questo momento emergenziale, di rilasciare una ricevuta per ciascuna donazione ai fini del riconoscimento dello sconto fiscale.

Il Dipartimento propone di informare i donatori, mediante un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale, che per documentare l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi potranno esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente esclusivamente dedicato alle donazioni, contraddistinto dai codici IBAN indicati.

Inoltre, per quanto concerne le donazioni effettuate tramite i collettori intermediari o mediante piattaforme di raccolta fondi, l’istante intende emettere un altro comunicato ufficiale per informare i donatori che potranno esibire una copia del bonifico o una ricevuta dell’operazione effettuata corredata da apposita ricevuta rilasciata dal collettore o dal gestore della piattaforma di crowdfunding, attestante che la donazione è stata versata in uno dei due conti correnti dedicati.

No ai contanti

Dopo aver evidenziato che l’articolo 99 del decreto Cura Italia prevede che “il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus covid 19”, l’Agenzia delle entrate ricorda che i soggetti identificati con il citato Dpcm 20 giugno 2000 sono:

– le Onlus (art. 10, D.lgs. 460/1997);

– le –Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

– le Fondazioni, Associazioni, Comitati ed Enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali;

– le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, gli Enti pubblici non economici;

– le Associazioni sindacali di categoria.

Considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, l’Agenzia ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro indicate al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale e tramite i sistemi di pagamento tracciabili, quindi carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (art. 23 del D.lgs. 241/1997).

La detrazione, quindi, non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Riguardo alla documentazione della donazione, come è previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte sopra indicate sia possibile individuare il soggetto beneficiario, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19; in ogni caso, si legge nella Risposta 21/E, è comunque sufficiente che dalla ricevuta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei due conti correnti dedicati all’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni di denaro ricevute tramite collettori intermediari di piattaforme di crowdfunding e quelle eseguite tramite de fondazioni, associazioni ed enti indicati nell’art. 27 della legge 133/1999, i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding e della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma o dagli enti di cui al citato Dpcm 20 giugno 2000, attestante che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati.

Nei casi in cui, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, anche se finalizzati a finanziare lo stesso tipo di gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, o qualora dalle ricevute non sia possibile desumere le informazioni richieste e necessarie, oltre alla ricevuta del versamento effettuato sarà necessario che la Protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche la finalità delle erogazioni.

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