Docente titolare di cattedra e ripetizioni private, obbligatoria la partita IVA
Un insegnante, vincitore del concorso ordinario docenti e titolare di cattedra presso una scuola statale, afferma di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita IVA in regime forfetario. Fa presente che intende lavorare in part-time per “impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 lezioni a settimana” e che è stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all’esercizio della libera professione. E’ intenzionato a chiudere la partita IVA e chiede chiarimenti riguardo alle disposizioni che prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra (legge 145/2018); in particolare, chiede se per l’esercizio di tale attività sia dovuta soltanto la tassazione diretta del 15% sui compensi.
La tassazione dei redditi
La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto un regime agevolativo speciale, in base al quale,ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, con la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.
La circolare 8/E del 2019 ha precisato che le somme assoggettate all’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
I presupposti per l’IVA
Le disposizioni citate, dunque, non prevedono nulla rispetto a presupposti e obblighi in materia di IVA, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. L’agenzia delle entrate, nella risposta 63/2024 ricorda che ai fini dell’applicazione dell’imposta si deve verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale, come stabilito dall’articolo 1 del DPR 633/1972, in base al quale l’IVA “si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni”. Il successivo articolo 3 stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi quelle “verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”: lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo integra, dunque, il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta.
Dopo il presupposto territoriale e quello oggettivo, riguardo al presupposto soggettivo l’articolo 5 del decreto citato prevede che per esercizio di arti e professioni si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche”.
Infine, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto IVA prevede che sono esenti dall’imposta “le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
Regimi incompatibili
L’Agenzia precisa, inoltre, che il regime speciale introdotto dalla legge 145/2018 e quello forfetario (legge 190/2014) non sono tra loro compatibili e, infatti, l’articolo 1, comma 57, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario “… le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.
Attività abituale
Ai fini del trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni, nel caso in questione assume rilevanza proprio il fatto che l’istante abbia svolto la propria attività di docenza “abitualmente” con apertura di partita IVA e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l’assunzione come docente statale, continuare a farlo con “regolarità svolgendo 5/6 lezioni a settimana”.
Poiché si realizza il requisito dell’abitualità, l’istante dovrà mantenere la partita IVA e valutare se:
– continuare ad applicare il regime forfetario, con tassazione del reddito ai fini IRPEF con aliquota del 15%, senza applicazione dell’IVA ma con obbligo di fatturazione
oppure, in alternativa,
– applicare il regime speciale (legge 145/2018), con applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione (articolo 10, DPR 633/1972).