Divisione ereditaria senza conguaglio, quale tassazione
L’argomento che ha generato la Risposta n. 30 del 6 febbraio 2020 dell’Agenzia delle entrate è la tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di un atto di divisione ereditaria.
Il quesito proviene da un contribuente che, in qualità di Notaio incaricato della stipula di un atto di divisione ereditaria, fa presente che un padre e due figlie sono proprietari per la quota di 1/3 ciascuno di un immobile abitativo con pertinenza e di un terreno agricolo, pervenuti in successione dalla signora deceduta, rispettivamente moglie e madre dei tre eredi.
Questi ultimi hanno deciso di procedere alla divisione dei beni ereditati, con attribuzione a ciascun coerede e a fronte della quota di diritto di 1/3 ciascuno, dei beni o diritti come viene indicato di seguito:
– alla prima figlia, l’assegnazione della piena proprietà del terreno;
– alla seconda figlia, l’assegnazione del diritto di nuda proprietà dell’immobile abitativo e relativa pertinenza;
– al padre, l’assegnazione del diritto di usufrutto vitalizio dell’immobile abitativo e della relativa pertinenza.
Viene inoltre precisato che l’appartamento in questione costituisce la residenza principale del padre e della prima figlia.
Il Notaio afferma, in proposito, che con l’atto di divisione che sarà stipulato verrebbero assegnati ai condividenti beni o diritti immobiliari per un valore pari alle quote loro spettanti di diritto, dando quindi luogo a una divisione priva di conguagli.
Esaurita dunque la premessa, il notaio chiede di conoscere quale sia la corretta tassazione, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riguardo al sopra descritto atto di divisione, nel quale a un condividente titolare di quota di proprietà viene assegnato un diritto reale di godimento (nella specie, un usufrutto).
Il professionista istante ritiene che l’atto di divisione ereditaria senza conguagli debba essere assoggettato all’imposta di registro con l’aliquota dell’1% (ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 , TUR) e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (articoli 10, comma 2, D.lgs. 347/1990, 4 della Tariffa allegata).
Dopo di che, il notaio sottolinea che gli articoli 34 del TUR e 3 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso, non distinguono in relazione alla qualità del diritto oggetto di assegnazione in sede di divisione.
L’art. 34 del TUR
Nel parere dell’Agenzia si legge che la comunione ereditaria si scioglie con la divisione e che lo scioglimento della comunione ha come conseguenza l’attribuzione a ciascun condividente della titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni o diritti posseduti in comunione.
Sulla base degli elementi esposti dal notaio, secondo cui la situazione esposta rappresenta un’ipotesi di divisione ereditaria tra coeredi nella quale il valore delle assegnazioni è congruo e non sorgono obblighi di conguaglio in denaro, vengono formulate alcune osservazioni.
Intanto, che ai fini fiscali la divisione è disciplinata dall’articolo 34 del TUR, che dispone quanto segue:
– la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente “quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”;
– i conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza;
– quando risulta che il valore dei beni assegnati a uno degli eredi determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
Nel disciplinare la divisione, dunque, il citato articolo 34 prescrive di “raffrontare esclusivamente il valore complessivo della quota ricevuta rispetto al valore dell’intero compendio, in base alla quota spettante di diritto”.
Assegnazione di beni o diritti?
Ai fini della corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si deve considerare se l’atto di divisione realizza un’assegnazione di beni o diritti, per ciascuno dei condividenti, di valore corrispondente o eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto.
A questo proposito l’Agenzia richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 28 marzo 2018, n. 7606, ovvero che in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, se i coeredi hanno ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non quella degli atti traslativi.
Invece, se il valore della quota ricevuta è superiore al valore della quota spettante di diritto, l’atto si considera vendita per la parte eccedente, e quindi saranno applicate le aliquote proprie degli atti traslativi.
Nel caso in esame nel quale, come affermato dal notaio, il valore dei diritti assegnati corrisponde al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, nel documento di prassi viene condivisa la soluzione proposta dall’istante, per cui l’atto di divisione deve essere registrato in termine fisso, applicando l’aliquota proporzionale dell’1%, prevista per gli atti aventi natura dichiarativa dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR; dovranno essere inoltre pagate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.