FISCALITA LEGGE

Disturbo dell’apprendimento, dal 2018 la nuova detrazione

I disturbi dell’apprendimento scolastico colpiscono soprattutto le capacità di lettura, di scrittura e di calcolo. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si riferiscono all’anno scolastico 2014/2015, ci sono state poco meno di 187.000 segnalazioni di DSA, che corrispondono al 2,1% degli alunni. L’aspetto preoccupante è che questa percentuale è praticamente triplicata rispetto alla rilevazione precedente, che si riferiva all’anno scolastico 2010/2011 ed era risultata pari allo 0,7%.

 

La legge 170/2010

I disturbi attualmente riconosciuti in Italia, individuati dalla legge 170/2010, sono i seguenti:

  • la dislessia, il disturbo della decodificazione di un testo scritto. Risulta da una lettura che è al di sotto delle attese in base agli anni di frequenza scolastica e da un elevato numero di errori;
  • la disortografia, il disturbo della compitazione. Risulta da un elevato numero di errori nella scrittura e dalla difficoltà di rispettare le regole ortografiche;
  • la disgrafia, il disturbo della scrittura di natura motoria. Si manifesta con una grafia spesso illeggibile, macro e/o micro grafia, con una eccessiva pressione sul foglio e uno scarso rispetto degli spazi nel testo;
  • la discalculia, il disturbo delle aree di numero, calcolo e senso del numero. Si mostrano difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, nel memorizzare i dati numerici, nei calcoli scritti e fatti a mente e nel confronto tra grandezze numeriche. (Fonte: www.pearson.com)

 

La nuova detrazione fiscale

L’art. 1, commi da 665 a 667, della legge di stabilità per il 2018 (n. 205/2017) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2018 compete la detraibilità fiscale del 19% per le spese sostenute dai soggetti, che siano minorenni o maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (il riferimento è la legge 170/2010) necessari all’apprendimento, e per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale atti ad assicurare ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Nello specifico la nuova detrazione, contenuta nell’art. 15, comma 1, lett. e-ter, del TUIR, come modificato dalla legge di stabilità, dispone inoltre che la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari a carico.

Stante l’entrata in vigore dal 2018 di questa nuova detrazione, le spese relative saranno indicate nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2019.

 

Il provvedimento attuativo

Come previsto dalla norma citata, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. n. 75067 del 6 aprile 2018) ha definito le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione; in particolare il provvedimento, acquisito il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha definito l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

 

Quali requisiti

Ai fini del riconoscimento della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), attestante la diagnosi di DSA per sé o per il proprio familiare, quando la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico.

Lo sconto fiscale spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dal certificato sopra indicato e dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Per essere detraibili, le spese sostenute devono essere documentate da una fattura o uno scontrino fiscale riportanti il codice fiscale del soggetto affetto dalla patologia e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

 

Strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici

Sono considerati strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria: tra quelli essenziali sono compresi, tra gli altri, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 5669/2011:

– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

– il registratore, grazie al quale l’alunno o lo studente può evitare di prendere appunti nel corso della lezione;

– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che elaborano testi sufficientemente corretti senza essere costretti a rileggere e, contestualmente, correggere gli errori;

– la calcolatrice, che eseguendole, facilita le operazioni di calcolo;

– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti (e usati) come possono essere tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

Sono considerati sussidi tecnici e informatici – si legge, infine, nel provvedimento direttoriale in questione – le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche come sono, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura fabbricati appositamente o facilmente reperibili, in grado di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica e l’accesso all’informazione e alla cultura.

 

 

 

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