FISCALITA

Disabilità psichica, spettano le agevolazioni per l’acquisto di un’auto

L’art. 1 della legge 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione proprio di

tali limitazioni fisiche. L’agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa (art. 8, comma 3, legge 449/1997) alle stesse persone indicate nell’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se privi di patente speciale ed ai familiari dei quali risultino fiscalmente a carico. Con l’art. 50, comma 1, della legge 342/2000, il beneficio è stato inserito nel n. 31) della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 (modificata dall’art. 53-bis, DL 1247/2019), che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, “adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (…); autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del D.lgs. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”. La platea dei beneficiari è stata quindi ampliata dall’art. 30, comma 7, della legge 388/2000, che ha inserito tra loro anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

La documentazione per la disabilità psichica

Nella circolare 46/E del 2001 è stata dettagliatamente indicata la documentazione da presentare per accedere ai benefici fiscali da parte di persone affette da disabilità psichica:

– verbale di accertamento stilato dalla Commissione indicata all’art. 4 della legge 104/1992, attestante che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;

– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento della Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, che oggi viene emesso dall’INPS (art. 20, comma 1, DL 78/2009, convertito dalla legge 102/2009).

Con la circolare 21/E del 2010 l’Amministrazione finanziaria ha poi spiegato che tali indicazioni non sono da considerare tassative visto che per le altre categorie di disabili è stato precisato (risoluzione 8/E del 2007) che si può tralasciare l’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica della legge 104 se è stato già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche come, ad esempio, quella per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e se dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

Questo orientamento porta a ritenere che anche per chi è affetto da disabilità psichica o mentale lo stato di handicap grave possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento della invalidità, purché evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale.

Due verbali INPS che si contraddicono

Il padre di un minore fa presente che la commissione medica dell’ASL, nella visita di primo accertamento, ha riconosciuto il bambino portatore di handicap per disturbo dello spettro autistico in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) e anche invalido con diritto al riconoscimento dell’assegno di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000). Il minore, convocato dal Centro medico legale dell’INPS, è stato sottoposto a visita di revisione dalla commissione medica i cui verbali hanno confermato in toto il giudizio della commissione medica della ASL.

In questi ultimi verbali, a differenza di quelli della ASL, è stata aggiunta la voce che riguarda i requisiti indicati all’art. 4 del DL 5/2012, a proposito dei quali, però, mostrano espressioni diametralmente opposte e contraddittorie.

Nel verbale di accertamento dell’invalidità viene indicato quanto segue: diagnosi: “Disturbo dello spettro autistico”; la commissione medica riconosce l’interessato “Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) – indennità di accompagnamento”; requisiti di cui all’articolo 4, DL 5/2012: “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”.

Il genitore afferma che quest’ultima dicitura, come l’intero verbale, risulta conforme a quella indicata nella guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a ottobre 2019.

Nel verbale di accertamento dell’handicap, invece, vengono indicati la stessa diagnosi, come grado invalidità “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, ma alla voce “Requisiti di cui all’art. 4, DL  5/2012 si legge: “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5”.

L’incredulità di un padre

L’istante fa notare che la diagnosi in entrambi i verbali è la stessa, ma che a fronte della stessa diagnosi per lo stesso bambino i due certificati, rispetto alla presenza dei requisiti di cui al citato art. 4, riportano diciture diametralmente opposte. E prosegue evidenziando che quanto riportato nel verbale di accertamento dell’handicap, che certifica l’esatto opposto di quanto indicato alla stessa voce del verbale di riconoscimento dell’invalidità con attribuzione dell’indennità di accompagnamento, non solo è manifestamente illogico, ma anche nettamente incongruente e contraddittorio con la diagnosi (Disturbo dello spettro autistico) e il conseguente giudizio conclusivo sul grado di invalidità (Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992), entrambi riportati nel verbale di accertamento dell’handicap.

INPS, “astruso tecnicismo o mera svista”?

L’INPS, alla voce “Prestazioni e Servizi/Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi” del proprio sito ha pubblicato la relativa guida – aggiornata al 22 novembre 2019 – dove stabilisce, per i soggetti “affetti da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”, che tale condizione è certificabile solo ed esclusivamente sui verbali di riconoscimento dell’invalidità civile e non anche su quelli di riconoscimento dell’handicap. Nella sostanza, le diciture riportate sui verbali descrivono ampiamente il quadro reale, e riportano per intero tutte le diciture previste dalla normativa vigente, ma il contribuente evidenzia che, “non si sa se per qualche astruso tecnicismo o per mera svista”, il verbale per il riconoscimento dell’handicap, nella sola parte relativa alla dicitura “Requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5”, certifica una situazione completamente opposta a quella reale e nettamente contraddittoria con la dicitura riportata alla stessa voce nel verbale per il riconoscimento dell’invalidità, il che genera obiettive condizioni di incertezza sulla idoneità del verbale per fruire delle agevolazioni fiscali per il settore auto.

Viste le indicazioni contenute nella guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate riguardanti i requisiti e le caratteristiche che devono avere i verbali di riconoscimento, secondo il genitore non c’è alcun dubbio che in entrambi i verbali venga indicata la diagnosi e il tipo di disabilità e che entrambi contengono tutte le diciture necessarie e le precise fonti normative di riferimento, tanto che dagli stessi verbali si deduce chiaramente la spettanza delle agevolazioni nonostante l’errore evidenziato nel verbale per il riconoscimento dell’handicap.

Per queste ragioni sostiene che acquisterà il veicolo con le previste agevolazioni e lo utilizzerà per effettuare tutti gli spostamenti necessari e indispensabili per raggiungere i luoghi in cui vengono effettuate le terapie, le visite mediche, la scuola e tutto ciò che sarà necessario al figlio.

Semaforo verde dalle Entrate La Risposta n. 159 del 29 maggio è in linea (ovviamente) con la soluzione prospettata dal contribuente. Il verbale della commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile riconosce il minore invalido con necessità di assistenza continua e affetto da handicap psichico o mentale talmente grave da determinare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e, secondo l’Agenzia, alla luce delle considerazioni esposte anche questo solo certificato è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 30, comma 7, della legge 388/2000.

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