DIRITTO FISCALITA

Disabili, i benefici fiscali per le auto

In una guida pubblicata di recente nel sito istituzionale, “Agevolazioni per le persone con disabilità”, l’Agenzia delle entrate illustra i benefici fiscali previsti

dal nostro ordinamento tributario per rendere almeno un po’ meno problematica la vita molto complicata di questi cittadini. 

Sono infatti numerose le misure che assicurano le condizioni “di vantaggio” riservate alle persone con disabilità e per i loro familiari.

Si va dalle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e di ausili tecnici e informatici, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, dalle agevolazioni riservate all’acquisto e al mantenimento del cane guida per i non vedenti, ai servizi di interpretariato dei sordi alle spese sanitarie con la deduzione dal reddito dell’intero importo delle spese generiche e di assistenza specifica, oltre ai figli a carico che fruiscono di un maggiore sconto IRPEF (1.620 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni, 1.350 euro per il figlio di età pari o superiore a 3 anni.).

I benefici fiscali sono riservati alle persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, a quelle con handicap psichico o mentale, non vedenti e sordi: per questi ultimi esistono agevolazioni ad hoc, come l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi.

La guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni che prevedono il riconoscimento di sconti fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, specificando le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni indicate, tra le quali ci sono quelle relative alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli:

– la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto della vettura utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap;

– l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di vetture per i portatori di handicap e per i familiari che li hanno a carico;

– l’esenzione permanente dal bollo auto, che spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale è fiscalmente a carico;

– l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, che non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

I destinatari

Possono usufruite di queste agevolazioni:

1) non vedenti e sordi;

2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in possesso di certificazione di grave handicap;

4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare (se è titolare, quindi, di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Quali veicoli

Nella si legge che le agevolazioni in questione di possono riferire, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

– autovetture (*): veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso

quello del conducente;

– autoveicoli per il trasporto promiscuo (*): veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

– autoveicoli specifici (*): veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative allo scopo;

– autocaravan (*) (**): veicoli con una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;

– motocarrozzette: veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente;

– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative allo scopo.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, le cosiddette minicar, che possono essere guidate senza patente.

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF del 19%

L’IVA ridotta al 4%

È applicabile l’IVA al 4%, invece che al 22%, sull’acquisto di vetture nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina e fino a 2.800 cc, se il motore è diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già in possesso ddl disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata citati), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare del quale è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Non beneficiano dall’agevolazione i veicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se destinati al trasporto di disabili). L’aliquota del 4% si può applicare anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle vetture dei disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare delle Entrate 17/2015).

L’agevolazione è prevista anche per l’acquisto di un veicolo in leasing, a condizione che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”; dalle clausole contrattuali deve risultare la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, al termine della locazione finanziaria.

L’IVA ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni a decorrere dalla data di acquisto): il beneficio si può riavere per acquisti entro il quadriennio solo se il primo veicolo è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, come nel caso della detrazione IRPEF, anche per l’IVA si può fruire di nuovo del beneficio per il riacquisto entro il quadriennio se il primo veicolo è stato rubato e non ritrovato, nel qual caso il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA (circolare 11/ 2014).

L’agevolazione non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circolare delle Entrate 19/2012).

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