DIGITALE FISCALITA

Dichiarazioni fiscali e termine di conservazione elettronica

Una società, evidenziando che il proprio esercizio fiscale coincide con l’anno solare, ha posto un quesito chiedendo se per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali si debba considerare, come data di riferimento per determinare il termine di scadenza, l’anno di presentazione della dichiarazione oppure l’anno del periodo di imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.

Per quanto concerne la soluzione interpretativa prospettata, la società ritiene che il termine entro cui concludere il processo di conservazione – tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai dati di esercizio – vada computato considerando l’anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

In proposito fa l’esempio del caso della dichiarazione relativa ai redditi 2016, “Redditi 2017- SC”, per la quale:

– termine di presentazione della dichiarazione: 31 ottobre 2017 (caso di esercizio coincidente con l’anno solare);

– anno di trasmissione telematica: 2017;

– termine di conservazione della predetta dichiarazione dei redditi (relativa all’anno 2016 e trasmessa nell’anno 2017): 31 gennaio 2019.

Secondo l’istante questa modalità di individuazione della scadenza è valido per tutti i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento di natura fiscale da presentare all’Agenzia delle Entrate.

 

Il parere delle Entrate

La risposta al quesito proposto viene fornita con la risoluzione 9/E dello scorso 29 gennaio, nella quale l’Agenzia evidenzia che con la risoluzione 46/E del 10 aprile 2017 è già stato chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un contesto di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 14, che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, D.L.357/1994). Ciò equivale a dire che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con quello fissato per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’IVA, sebbene a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA non siano allineati.

A ulteriore chiarimento, nel documento di prassi viene riportato il seguente esempio: un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – dall’1/1/2016 al 31/12/2016 – “concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 3171272017 [ndr: entro il 31 gennaio 2018, per effetto della proroga recata dall’articolo 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017]”.

L’amministrazione finanziaria sottolinea che nel caso specifico, nel quale sono oggetto di conservazione i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per stabilire il termine di scadenza per la conservazione si deve fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento: ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (relativa all’anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.

 

 

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