DIRITTO LEGGE

Dichiarazione di successione: l’errore materiale si può rettificare oltre l’anno

Con un interpello presentato lo scorso settembre una contribuente comunica di aver presentato all’ufficio territoriale competente, nel mese di febbraio 2018, la dichiarazione di successione del coniuge deceduto in Germania

il 26 giugno 2017: nella dichiarazione veniva però indicato erroneamente, come data di decesso, il 26 giugno 2016, anziché 2017. La signora chiede dunque se sia ancora possibile   procedere alla variazione della data di morte indicata in modo errato, richiamando in proposito la risoluzione 8/E del 2012 e l’art. 31, comma 3, del D.lgs. 346/1990.

Riguardo alla soluzione prospettata, la signora ritiene che possibile presentare una dichiarazione modificativa versando solo ed esclusivamente le imposte di bollo e di trascrizione ai sensi del Testo Unico 347/1990 ed ai chiarimenti contenuti nella citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 2012, trattandosi di una violazione meramente formale, che non produce effetti sostanziali né arreca pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Il coordinamento delle norme

La normativa vigente, contenuta nell’art. 31, comma 1, del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 346/1990,  stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione; il successivo comma 3 prevede che fino alla scadenza del termine di presentazione la dichiarazione di successione può essere modificata.

Questa disposizione, che permette ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentarne una nuova che modifica la precedente nel termine di un anno dalla data di apertura della successione, non può essere applicata nel caso in questione, considerato che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno.

In effetti, in relazione all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la sua presentazione, l’Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di fornire chiarimenti, tra l’altro, con la risoluzione 101/1999, nella quale si esaminava la possibilità di procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un cespite.

In quel caso veniva rilevato che il principio dettato dall’art. 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.

La Risposta 375/2019

Dal combinato disposto delle norme citate, conclude la risoluzione 101, si ricava che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono a colpo d’occhio, altre eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.

Nel caso in esame, si legge nella Risposta 375, si deve ritenere che la contribuente possa effettuare la rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione – e che non incide in alcun modo nella determinazione della base imponibile – presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali (al riguardo l’Agenzia richiama la risoluzione 23/1997).

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