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Dichiarazione delle criptovalute e imposta di bollo
Secondo il disegno di legge di bilancio in discussione alle Camere, l’imposta sostitutiva da applicare sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate, dal prossimo 1° gennaio dovrebbe balzare all’aliquota del 42% da quella attuale del 26%. Nel frattempo si può affermare che la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha già modificato la tassazione, per adeguare la normativa fiscale all’evoluzione delle diverse tipologie di criptoattività presenti, introducendo una nuova categoria di redditi diversi: le
plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR).
I chiarimenti richiesti
L’istante, detentore di bitcoin presso una società di diritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) – ovvero un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” – dichiara: a) di aver regolarmente indicato la criptovaluta nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi dal primo anno di possesso; b) che nel periodo d’imposta 2023 gli è stata addebitata dalla citata società di diritto l’imposta di bollo; c) di non aver conferito alla società alcun incarico di agire in qualità di sostituto d’imposta. Con l’interpello presentato chiede se è è obbligato a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi e se deve applicare l’imposta sul valore delle criptoattività.
Definizione e tassazione di criptoattività
L’Agenzia delle entrate definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività, comunque denominate, sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie, il 26%. Sono tenuti al pagamento dell’imposta le persone fisiche (se il reddito non è d’impresa, arti o professioni o di lavoro dipendente), gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), le società semplici ed equiparate e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Successive modifiche hanno previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche da parte degli operatori non finanziari (D.lgs. 231/2007).
Il quadro RW
Dal 1° gennaio 2023, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, la compilazione del Quadro RW interessa tutte le criptoattività e non solo le criptovalute; in questo modo il contribuente adempie anche agli obblighi di monitoraggio fiscale (le relative precisazioni sono contenute nella circolare n. 30/E del 2023).
L’imposta di bollo
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, è prevista l’applicazione nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore: i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio dello Stato l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa. Sono inoltre da comprendersi tra i soggetti tenuti ad applicarla i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono anche tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, che non sono però tenuti a versare l’acconto previsto. A decorrere dal 2023, al posto dell’imposta di bollo si applica un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In proposito, la citata circolare n. 30/2023 chiarisce che tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.
La risposta 181/2024
Nel caso in questione, poiché il prestatore di servizi di portafoglio digitale iscritto nel registro tenuto dall’OAM ha applicato l’imposta di bollo e, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. E’ invece tenuto alla compilazione del quadro RW, ai soli fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, poiché sui bitcoin la società ha già applicato l’imposta di bollo. Considerato che se, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari, né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta (articolo 3, comma 3, DM 24 maggio 2012), ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’istante, in quanto tale importo non rappresenta un prodotto finanziario. L’importo in euro detenuto presso la società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto presso conti correnti all’estero.