ECONOMIA FISCALITA IVA

Detrazione IVA non applicata per errore, modalità di correzione

Una società riferisce di aver effettuato un’operazione straordinaria di scissione che ha comportato il trasferimento di un ramo d’azienda a un’altra società: a tale ramo di azienda appartenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori, dopo la data di efficacia giuridica della scissione, fatture ancora intestate alla stessa ma, in realtà, di esclusiva

competenza della beneficiaria. A causa della non corretta intestazione delle fatture, le ha in un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione l’IVA relativa nelle liquidazioni periodiche.
Successivamente, nell’ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, si è accorta dell’errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando un ravvedimento operoso con cui ha riversato l’IVA indebitamente detratta, senza includere dette fatture nella propria dichiarazione IVA. Dopo la presentazione, però, la società si è accorta che tra le quelle oggetto del ravvedimento erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non compresi nella scissione e per le quali, pertanto, aveva diritto alla detrazione.
Ritenendo di essere incorsa in un mero errore, l’istante chiede di chiarire l’esistenza del diritto a recuperare la detrazione dell’imposta e con quali modalità.

La normativa
Il DPR 633/1972 (articolo 19, comma 1) stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui la stessa diviene esigibile “ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Al riguardo, la circolare 1/E del 2018, anche in base ai principi espressi dai giudici Ue, ha chiarito che il giorno da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una fattura redatta come previsto dall’articolo 21 del citato DPR 633. É da questo momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’IVA assolta riguardo agli acquisti di beni e servizi. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti indicati e con riferimento allo stesso anno.

La dichiarazione integrativa
L’effettivo diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’IVA sono comunque garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, DPR 322/1998), che permette di correggere errori o omissioni che hanno generato un maggiore imponibile, un maggiore debito o una minore eccedenza detraibile. Il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti documentati nei termini sopra detti, può recuperarla presentando, appunto, la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La correzione dell’errore
Con la citata circolare 1/E del 2018 è stata ammessa la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui per errore il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.
Questa circostanza, si legge nella risposta 479/2023, sembrerebbe essersi realizzata nel caso oggetto di interpello, visto che l’istante dichiara di avere riversato all’erario, per errore, l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo di far confluire nella dichiarazione IVA l’imposta relativa ad alcune operazioni di acquisto. Dunque, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato tempestivamente, entro la data di presentazione della dichiarazione: resta quindi possibile integrare la dichiarazione originaria, entro i termini stabiliti, senza versare alcuna sanzione, in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. Tale procedura non è preclusa “Per completezza”, conclude l’Agenzia, dalla circostanza di aver effettuato il ravvedimento.

Detrazione IVA: basta una Dichiarazione integrativa
25/12/2023

Detrazione IVA non applicata: l’Agenzia delle Entrate ammette una dichiarazione integrativa per esercitare il diritto correggendo errori e omissioni.
Il soggetto passivo cessionario/committente che non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
È dunque possibile avvalersi di tale procedura anche non avendo esercitato il diritto alla detrazione nei tempi previsti, pur avendo ricevuto e registrato correttamente la fattura.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 479 pubblicata in data 19 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’omesso esercizio del diritto alla detrazione detrazione IVA e dichiarazione integrativa.
Il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del soggetto passivo è garantito dall’istituto della dichiarazione integrativa (Articolo 8, comma 6bis, del DPR 322/1998), in cui si stabilisce la possibilità di correggere errori e omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

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