Detrazione dell’IVA, le novità del D.L. 50/2017
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 50/2017 convertito dalla legge 96/2017, con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul diritto alla detrazione dell’IVA. In particolare, è stato ridotto il termine entro cui si può detrarre l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati; rispetto agli adempimenti contabili, è stata modificata la disciplina della registrazione delle fatture e bollette doganali, nello specifico riguardo il termine entro il quale annotare le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati; per quanto concerne la loro efficacia, le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Il nuovo termine
L’art. 6 del DPR 633/1972 stabilisce che l’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione. Per quanto riguarda il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare tale diritto, in base all’art. 19, comma 1, secondo periodo – vigente fino al 31/12/2016, “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Con le modifiche apportate dal D.L. 50, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Ferme restando, quindi, le regole sulla nascita del diritto alla detrazione – che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta – è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Registrazione delle fatture di acquisto
Un’altra novità riguarda (art. 2, comma 2, D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in un apposito registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno. Nella circolare 1/2018, evidenziando che tale disposizione debba essere coordinata con la nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972, l’Agenzia ritiene che tale coordinamento si debba comunque ispirare alla legislativa europea (art. 179 della Direttiva 2006/112/CE, Direttiva IVA) ed ai principi della Corte di Giustizia. L’esercizio del diritto alla detrazione è quindi subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi considerare, oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto: la presenza di entrambe le circostanze assicura l’esercizio del diritto alla detrazione e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente. Il diritto alla detrazione, dunque, potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Nella citata circolare 1/E si sottolinea che ai fini della detrazione dell’imposta una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 e relativa, ad esempio, a un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere annotata in contabilità al massimo entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018); se la registrazione, invece, avviene nei primi quattro mesi del 2019, dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, per evidenziare che l’imposta – non calcolata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre al saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
Differimento dell’esigibilità, casi particolari
Nel documento di prassi viene inoltre analizzato l’esercizio del diritto alla detrazione per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment, e per le operazioni soggette al regime IVA per cassa (cash accounting), entrambe caratterizzate, in generale, dal differimento del momento dell’esigibilità dell’imposta. Anche in questi casi il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una fattura valida e redatta conformemente alle disposizioni vigenti (art. 21, DPR 633/1972).
Split payment. La novità rispetto alla disciplina precedente è rappresentata dal riferimento (nell’art. 3, comma 2, DM 23/1/2015) alla registrazione della fattura. In caso di esigibilità anticipata si potrà dare rilevanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto o al momento della sua registrazione. L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata per ciascuna fattura ricevuta/registrata, “rilevando a tal fine, il comportamento concludente del contribuente”. In tal caso il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, cioè alla ricezione o alla registrazione della fattura di acquisto, sempre che il soggetto per cui si applica la disciplina della scissione dei pagamenti sia già in possesso della relativa fattura di acquisto. Nella circolare 1/2018 si legge: “Qualora, tuttavia, nelle more della registrazione dell’acquisto sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura”. Nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, l’Agenzia ritiene che le regole speciali in tema di split payment deroghino al principio generale nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa e con riferimento allo stesso anno: in pratica l’annotazione del documento dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente.
Cash accounting. La circolare 44/E del 2012 ha chiarito che i soggetti che adottano questo regime liquidano l’IVA secondo un criterio di cassa per quanto concerne le operazioni sia attive che passive, specificando che lo stesso permette di differire l’esigibilità dell’IVA al pagamento del corrispettivo per quanti operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni e hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. La circolare 44/E ha inoltre precisato che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati da questi soggetti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6, DPR 633/1972. Poiché la norma differisce il momento in cui l’imposta sugli acquisti può essere considerata esigibile (elemento che caratterizza il regime del cash accounting), anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere collegato al momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa, quindi al pagamento del corrispettivo). A tal proposito viene illustrato il caso di una fattura emessa da un fornitore, per una cessione di beni consegnati a dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il cash accounting, pagata e registrata da quest’ultimo nel mese di aprile 2018: l’IVA evidenziata nella fattura è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018, momento in cui risultano verificati i presupposti ai quali è subordinato il diritto alla detrazione dell’IVA (esigibilità dell’imposta e possesso della fattura relativa all’acquisto effettuato). In ogni caso, il soggetto passivo potrà registrare la fattura al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018. Se la registrazione avviene tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019 il contribuente potrà annotare la fattura in un registro sezionale relativo al 2018 e facendo confluire il credito IVA relativo nella dichiarazione relativa al 2018.