FISCALITA LEGGE

Detraibilità dei servizi scolastici integrativi

Fra le spese detraibili dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, ci sono quelle per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del nostro sistema di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per ciascun alunno o studente.

Con un interpello presentato secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), un cittadino chiede se siano detraibili le spese di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le spese relative ai servizi scolastici integrativi di assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico.

 

La legge n. 107/2015

Nell’istanza si fa riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, che tratta della entrata in vigore – in data 16 luglio 2015 – della legge n. 107/2015, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Tale norma ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione modificando, in particolare, l’art. 15, comma 1, lettera e) con l’inserimento nel medesimo articolo della nuova lettera e-bis). In seguito a tali modifiche, la lettera e) – che in precedenza riguardava tutte le spese di istruzione detraibili – disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) “la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”. L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma. A tal riguardo è stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuare l’ambito applicativo dei contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate “all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)”, che secondo il Ministero interpellatorientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes), “rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.

 

La risoluzione n. 68/E

Detto che il contribuente istante non prospetta alcuna soluzione, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito proposto attraverso la risoluzione n. 68 /E del 4 agosto 2016.

Riguardo alle tipologie di spesa riconducibili all’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, in particolare per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, l’Amministrazione finanziaria richiama la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, par. 2.1, nella quale è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola, sottolineando che non è quindi necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, in quanto è “istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

Alla luce delle motivazioni della diposizione in questione, che è volta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, l’Agenzia ritiene detraibili, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, considerato che questi servizi, anche se forniti in orario extra scolastico, in sostanza sono strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Viene invece espresso un parere negativo riguardo la detraibilità delle spese sostenute per il servizio di scuola bus, anche se questo viene fornito “per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola”. A sostegno del parere negativo, nella risoluzione 68/E le Entrate sostengono che permettere la detraibilità delle spese di trasporto scolastico risulterebbe discriminatorio nei confronti di chi, utilizzando i mezzi pubblici, non beneficerebbe di alcuna agevolazione: di conseguenza, pertanto, tali spese non possono essere detratte dall’imposta lorda.

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