FISCALITA LEGGE

Definizione agevolata, sanzioni ridotte e ravvedimento speciale: i chiarimenti

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una nutrita e articolata serie di misure nell’ambito della cosiddetta tregua fiscale, che sono già state oggetto di chiarimenti con ben due circolari emanate a gennaio: a queste si sono aggiunte la circolare n. 6/E del 20 marzo e le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° Forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.

Vediamo alcuni dei casi proposti.

Rateazione in corso di avvisi bonari

Dal testo della norma sembra comunque possibile ottenere la riduzione al 3% della sanzione per gli avvisi bonari la cui rateazione è in corso, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023. Nella relazione di accompagnamento si afferma, invece, che in caso di decadenza entro il 31 dicembre 2022 non è possibile accedere al beneficio e, inoltre, la norma sulla remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, per cui si chiede qual è la corretta lettura della disposizione. La legge 197/2022 (al comma 155) prevede espressamente che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento agli avvisi bonari per i quali, al 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento dilazionato. La circolare 1/2023 ha spiegato che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta) e per le quali, a tale data, non si è verificata alcuna causa di decadenza: la definizione agevolata non è applicabile alle rateazioni decadute. Per fruire della riduzione della sanzione sul debito residuo è quindi necessario proseguire il pagamento rateale, senza interruzioni e seguendo le scadenze del piano originario di rateazione, con la possibilità di estensione fino a 20 rate trimestrali.

Rata pagata in ritardo

Nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità, il mancato o ritardato pagamento anche per pochi giorni di una sola delle rate determina la decadenza dell’agevolazione. Non è così anche per il piano dei pagamenti ricalcolati con la definizione agevolata delle sanzioni: i vantaggi della definizione agevolata restano anche nei casi di lieve inadempimento, che sono quelli previsti  DPR 602/1973 (articolo 15-ter): tardività non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Ravvedimento speciale e 41-bis

Un quesito riguarda la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR 600/1973. La circolare 2/ 2023 ha chiarito che con il ravvedimento speciale non si possono definire le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972. L’accesso alla regolarizzazione prevede, inoltre, che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni emesse in base all’articolo 36-ter del DPR 600/1973. Le violazioni accertabili ai sensi del citato articolo 41-bis, quindi, non precludono il ricordo al ravvedimento speciale, a condizione, però, che non siano già state contestate.

Definizione delle controversie per società e soci

Nel caso in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi del procedimento contenzioso, è possibile valutare singolarmente la definizione soltanto per il socio o soltanto per la società?

La legge di bilancio specifica che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato e prevede che entro il 30 giugno 2023, per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un versamento separato. Se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, il ricorrente deve presentare una domanda per ciascun atto: non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati, dunque ogni controversia autonoma deve essere definita integralmente. Rispetto al quesito, è possibile che il/i socio/i e la società procedano in maniera autonoma e distinta alla definizione agevolata dell’atto impugnato da ciascuno.

Pvc e definizione agevolata

Si chiedono chiarimenti nell’ambito della definizione agevolata per i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2023. Condizione esclusiva e imprescindibile per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è che la consegna sia avvenuta entro il 31 marzo 2023. Riguardo ai Pvc consegnati entro tale data, la definizione agevolata è possibile sia in caso di istanza presentata dal contribuente, sia in caso di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché l’accertamento con adesione sia sottoscritto e perfezionato con il pagamento.

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