ECONOMIA FISCALITA IVA

Definizione agevolata, diritto di rivalsa a alla detrazione dell’IVA

Una Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, alla conclusione di una verifica fiscale a carattere generale riguardante il periodo di imposta 2015, ha consegnato al contribuente un processo verbale di constatazione contenente, tra l’altro,

una contestazione ai fini IVA, relativa ad alcune operazioni di fornitura, di una “omessa fatturazione di operazioni imponibili relative a cessioni di prodotti, […]”. L’istante ha aderito alla definizione agevolata dell’intero contenuto del verbale di constatazione in base all’art. 1 del decreto-legge 119/2018, (convertito dalla legge 136/2018), che ha previsto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto dei Pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, provvedendo a sanare, quindi, anche il citato rilievo IVA.

Con istanza di interpello chiede quindi di sapere se, nel caso, secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972, gli possa essere riconosciuta, in relazione alla maggiore IVA pagata a seguito della definizione agevolata del verbale di constatazione, la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della cessionaria/committente e se possa configurarsi per quest’ultima il diritto di esercitare la conseguente detrazione.

Secondo il contribuente, il citato art. 60, comma 7, del decreto IVA ha il fine di garantire il rispetto del principio di neutralità nelle ipotesi di pagamento a titolo definitivo della maggiore IVA accertata riconoscendo al cedente/prestatore, destinatario dell’avviso di accertamento o di rettifica, la possibilità di esercitarne la rivalsa e al cessionario/committente il diritto di detrarre l’imposta addebitatagli.

Il predetto meccanismo di neutralità andrebbe garantito non solo nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore risulti destinatario di un avviso di accertamento, ma anche nei casi, come quello in questione, in cui il pagamento della maggior IVA sia avvenuto sulla base di una definizione agevolata di quanto indicato nel verbale di constatazione, e cioè di un atto non associabile alla categoria degli atti impositivi, al fine di preservare la ratio della norma che deve assicurare, anche in questi casi, attraverso il meccanismo della rivalsa e della detrazione, il normale funzionamento dell’IVA e, in definitiva, la neutralità dell’imposta.

Nella considerazione “che un soggetto passivo non possa di norma restare inciso dal tributo, la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente deve dunque essere ammessa anche a seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del d.l. n. 119 del 2018”.

La neutralità dell’IVA

Nella Risposta n. 349 del 28 agosto 2019 l’Agenzia ricorda che l’art. 60, comma7, del DPR 633/1972 sancisce che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Il contribuente, quindi, può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato l’imposta accertata, oltre le sanzioni e gli interessi dovuti. Inoltre, l’esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario o committente è subordinato all’avvenuto pagamento dell’IVA che gli è stata addebitata per  rivalsa dal cedente o prestatore.

La norma mira a ristabilire la neutralità dell’IVA, che per sua natura deve gravare sui consumatori finali e non sugli operatori economici.

L’Agenzia evidenzia, poi, come la disposizione condizioni “testualmente” l’esercizio del diritto di rivalsa all’esistenza di un avviso di accertamento o rettifica, per chiarire dunque, ai fini della risposta al quesito ricevuto, se anche la definizione agevolata del verbale di constatazione legittimi il cedente a rivalersi dell’IVA, nei limiti degli importi pagati ai fini della definizione stessa, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972.

Viene inoltre sottolineato come la prassi in materia sia orientata verso una lettura non restrittiva della norma avendo riconosciuto, anche con la circolare 35/E del 2013, l’esistenza del diritto di rivalsa a condizione che il pagamento della maggiore imposta avvenga sulla base di un accertamento reso definitivo anche attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso. Concetto ribadito anche successivamente, con la circolare 23/E del 2017 e con le risposte a interpello n. 128 e 129 del 2019.

Dunque, una lettura della norma orientata al rispetto del principio di neutralità dell’imposta porta a ritenere che, anche in carenza di un atto impositivo propriamente detto, debba ammettersi la rivalsa della maggiore IVA, constatata dagli organi accertatori e versata dal contribuente, a condizione che il pagamento dell’imposta sia stato effettuato a titolo definitivo. Quest’ultima condizione, relativa alla definitività del pagamento, può ritenersi soddisfatta nel caso di valida definizione agevolata del Pvc e quindi è consentito il diritto alla rivalsa per un importo pari a quanto effettivamente pagato per la definizione. In caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate.

Ne consegue che la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente che abbia effettuato validamente la definizione agevolata del verbale di constatazione vada ammessa: a sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a titolo di rivalsa.

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