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Definizione agevolata dei processi verbali, scade il 31 maggio

Il provvedimento n. 17776/2019 del 23 gennaio, adottato d’intesa con l’Agenzia Dogane e Monopoli, attuativo dell’art. 1, del DL 119/2018 (Decreto fiscale), prevede la definizione agevolata del contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza (ai sensi dell’art. 24, legge 4/1929) e consegnati entro il 24 ottobre 2018. Oltre all’ambito oggettivo della disposizione, il provvedimento individua anche le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione e di versamento delle imposte autoliquidate. Il citato art. 1 prevede la possibilità, per il contribuente, di definire in maniera agevolata, per ciascun periodo d’imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo presentando la relativa dichiarazione entro il 31 maggio 2019: poiché un processo verbale può contenere rilievi relativi a diversi tributi e periodi d’imposta, la definizione integrale deve necessariamente riferirsi a tutte le violazioni e i tributi definibili riguardo al singolo periodo d’imposta. Per il periodo d’imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di dichiarazione autonoma, più dichiarazioni per lo stesso periodo.

La definizione agevolata si applica ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, sono ancora in corso i termini per l’attività di accertamento (art. 43, DPR 600/1973 e art. 57, DPR 633/1972), anche tenuto conto del raddoppio dei termini previsti dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del DL 78/2009, convertito dalla legge 102/2009.

 

Oggetto della definizione agevolata

Sono definibili le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, con esclusione di quelle, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

Sono inoltre oggetto della definizione agevolata anche le violazioni in materia di IVA all’importazione e le violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi.

Entro il 31 maggio 2019 deve quindi essere presentata l’istanza e versato l’importo dovuto, indicando i codici tributo approvati con la risoluzione 8/E/2019, da riportare nella sezione “Erario” in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “Importi a debito versati”. Entro la scadenza indicata va effettuato il pagamento in una unica soluzione o della prima rata, senza interessi e sanzioni, mentre le rate successive vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre: il pagamento rateale prevede fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Può ricorrere alla definizione agevolata anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte, dopo il 24 ottobre 2018, attività di controllo relative alle violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, come ad esempio la notifica di un avviso di accertamento, anche se in seguito oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio o di un questionario: questi procedimenti non devono però essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale che si intende definire: per le eventuali successive attività di controllo relative a tale periodo, la dichiarazione originaria non presentata si considera comunque omessa.

La definizione è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

I soci possono definire il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata: devono presentare l’istanza per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi a loro imputabili, sulla base del prospetto che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione per la definizione del processo verbale.

Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che entro il 24 ottobre 2018 ha ricevuto, per le violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio (art. 5, comma 1, D.lgs. 218/1997).

 

La dichiarazione

Nella dichiarazione devono essere indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale, modalità valide anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Per identificare la dichiarazione con la quale si intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata, nel frontespizio va barrata la casella “Correttiva nei termini”, anche nel caso di omessa la presentazione della dichiarazione originaria.

Il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione originaria in diminuzione dei maggiori imponibili scaturiti dalla presentazione dell’istanza per la definizione, ed è esclusa la compensazione.

 

L’IVA all’importazione

Sono definibili integralmente in via agevolata anche le violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali in materia di IVA all’importazione.

Per relativi Pvc, entro il 31 maggio 2019 il contribuente deve presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o all’indirizzo Pec, al competente ufficio delle Dogane e versare l’imposta, in un’unica soluzione, senza interessi e sanzioni.

Il versamento viene effettuato in dogana utilizzando le modalità di pagamento ordinarie: contanti, bonifico bancario o conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento: l’ufficio delle Dogane rilascia una ricevuta tramite il Modello A 22 con l’indicazione “Art. 1 – Adesione alla definizione agevolata 2018 – processi verbali di constatazione”.

Si può ricorrere alla definizione agevolata anche se dopo il 24 ottobre 2018 l’ufficio delle Dogane ha notificato un atto di accertamento riguardante le violazioni contestate nel Pvc, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.

Non è causa di preclusione neppure la presentazione delle memorie difensive relative alle violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

 

 

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