FISCALITA LAVORO

Deducibile dall’IRES il riscatto della laurea versato dal datore come incentivo all’esodo

Questa volta l’interpello è presentato da una società per chiede chiarimenti riguardo il trattamento fiscale da riservare al contributo aziendale per il riscatto della laurea del dipendente come incentivo all’esodo volontario, versato direttamente all’INPS dal datore di lavoro per conto, appunto, del dipendente in esodo.

L’offerta economica dell’azienda

La richiesta è motivata dal fatto che l’azienda intende siglare un accordo con i sindacati aziendali per la cessazione volontaria e incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti ormai vicini ai requisiti pensionistici che non rientrano nei piani di sviluppo organizzativo e, nell’ambito di tale accordo, si sta valutando l’opportunità di offrire ai dipendenti interessati la possibilità di riscattare i periodi di studi universitari (art. 2, comma 5-quater, D.lgs. 184/1997). In sostanza, la società propone una somma, entro il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione annuale lorda di ciascun dipendente, da destinare al pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato della laurea, a seguito di un accordo con l’INPS per la gestione da parte della stessa dei pagamenti riferiti ai singoli dipendenti beneficiari. I lavoratori che dovessero decidere di destinare una quota dell’incentivo all’esodo a tale iniziativa, ne faranno esplicita richiesta all’azienda che accantonerà il relativo importo per destinarlo al pagamento dei contributi previdenziali comunicati dall’INPS.

Trattamento fiscale e deducibilità

Da ciò la richiesta di conferma del corretto trattamento fiscale da applicare ai pagamenti che avverranno per conto dei dipendenti e, nello specifico, che i versamenti per il riscatto del periodo di laurea costituiranno, anche se erogati dopo la cessazione del rapporto lavorativo (visti tempi tecnici che l’Istituto impiegherà per la lavorazione delle richieste di riscatto), redditi di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata al momento dei pagamenti, in quanto connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro e parte dell’incentivo all’esodo. Inoltre, considerato che tali importi saranno utilizzati per pagare contributi previdenziali alla Gestione obbligatoria INPS, la società ritiene che il relativo onere, in quanto pagato dal datore di lavoro per conto del dipendente a seguito dell’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, possa essere deducibile (ex art. 51, comma 1, lettera h, del TUIR) in sede di conguaglio fiscale di fine rapporto, dal reddito di lavoro dipendente assoggettato, prima della cessazione del rapporto lavorativo, a tassazione ordinaria. All’atto del pagamento, quindi, l’azienda pensa che in qualità di ex datore di lavoro dovrà rielaborare un cedolino nel quale esporre il nuovo conguaglio fiscale che terrà conto dei versamenti contributivi versati per conto del dipendente, emettendo di conseguenza la Certificazione Unica che conterrà l’onere deducibile versato nel corso dell’anno. Infine, considerato che le somme riconosciute al lavoratore per il citato riscatto rappresentano un costo del lavoro per l’impresa, si chiede conferma che tale onere rappresenti un elemento negativo del reddito ai fini IRES.

Redditi di lavoro dipendente e contributi volontari

Nella risposta 490 del 21 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate ricorda che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (principio di onnicomprensività). In deroga, i successivi commi dell’art. 51 individuano le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che sono, in tutto o in parte, esclusi dal reddito imponibile. Al riguardo, tra l’altro, “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”. In merito, prosegue l’Agenzia, si devono distinguere i contributi previdenziali obbligatori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente da quelli facoltativi, versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, tra i quali ci sono quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, deducibili dal reddito complessivo. La deducibilità dal reddito complessivo dei contributi volontari alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza può essere riconosciuta anche dal datore di lavoro: secondo l’art. 51, comma 2, lettera h) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste”: l’obiettivo della norma è di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi solo per fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi (tra l’altro, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E).

Il principio di onnicomprensività

L’incentivo all’esodo consiste in un’offerta, da parte del datore di lavoro, di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute al dipendente per legge e/o contratto, che accetta di chiudere in anticipo il rapporto di lavoro. In base al principio di onnicomprensività, si legge nella risposta 490/2020, le somme erogate come incentivo all’esodo si qualificano reddito di lavoro dipendente comprese, come affermato nella circolare 29/E del 2001, tra le altre indennità e somme percepite una tantum per la cessazione dei predetti rapporti di lavoro dipendente (art. 17, comma 1, lettera a, del TUIR): tale ultima disposizione prevede che a questi proventi l’imposta si applica separatamente, anche se le somme a titolo di incentivo vengono pagate in più soluzioni.

In conclusione l’incentivo all’esodo, compresa la quota destinata a riscattare la laurea, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al trattamento di fine rapporto. Le Entrate non condividono la soluzione prospettata vista la formulazione del riportato comma 2 dell’art. 19 del TUIR che esclude dalla base imponibile i soli contributi obbligatori e non quelli facoltativi, e la circostanza che essendo l’incentivo assoggettato a tassazione separata, non può trovare applicazione la lettera h) del comma 2 del citato art. 51 dal momento che, come è stato evidenziato, persegue finalità non conciliabili con emolumenti che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, come l’incentivo all’esodo in questione.

In merito al trattamento ai fini IRES dell’emolumento in esame, l’Agenzia ritiene che il riconoscimento della somma da destinare al pagamento dei contributi previdenziali per il riscatto agevolato del corso di laurea, rappresentando una forma di incentivo all’esodo, costituisce una controprestazione per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto ed ha, quindi, uno specifico collegamento con il rapporto di lavoro, con ne ammette la deducibilità come componente negativo del reddito di impresa.

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