FISCALITA IVA

Decreti Cura Italia e Liquidità: le risposte nella circolare

Nel corso del lungo, duro e doloroso periodo della pandemia, il Paese ha dovuto far fronte a un’emergenza sanitaria, in primis, e anche a

un’emergenza economica – le cui conseguenze non sappiamo quando finiranno di produrre effetti – che il Governo ha provato a contrastare con una serie di provvedimenti, tra i quali il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità. In termini fiscali, i due decreti hanno generato, tra l’altro, una nutrita serie di dubbi interpretativi ai quali l’Agenzia delle entrate ha risposto attraverso una serie di documenti di prassi. Ma ulteriori dubbi e quesiti sono stati poi prospettati non solo da contribuenti, ma anche da professionisti e associazioni di categoria, riguardanti l’ambito applicativo delle misure fiscali contenute nei due decreti. Gli ulteriori e necessari chiarimenti vengono forniti sotto forma di risposta a quesiti con la circolare 11/E del 6 maggio, che va quindi a integrare, in particolare, le circolari 8/E del 3 aprile e 9/E del 13 aprile 2020. Alcune delle risposte fornite, a nostro avviso significative, sono l’oggetto di questo articolo.

Presentazione della dichiarazione IVA: sospensione del termine per i non residenti

L’art. 62 del Cura Italia ha sospeso anche il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2019, fissato al 30 aprile, per la generalità di imprenditori, artisti e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: nuova scadenza, il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. La sospensione del termine si applica anche ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato (art. 17, DPR 633/1972), a coloro che si sono identificati direttamente in Italia (art. 35-ter dello stesso DPR), a quelli hanno una stabile organizzazione all’interno del territorio dello Stato?

In linea con la finalità della norma, volta a non gravare gli operatori nazionali o esteri con adempimenti tributari nel corso dell’emergenza sanitaria, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La sospensione si applica, infatti, non solo alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma anche ai soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro alla Presidenza del Consiglio

Quali sono gli adempimenti da eseguire perché i contribuenti possano fruire delle detrazioni o deduzioni, previste dall’art. articolo 66 del decreto Cura Italia, per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedicati per: acquistare dispositivi di protezione individuale (Dpi), ventilatori, respiratori, attrezzature e apparecchiature per sale di rianimazione; costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività. Inoltre quali sono gli adempimenti quando le erogazioni avvengono mediante specifiche raccolte, tramite intermediari collettori, che raccolgono la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti correnti, oppure quando si utilizzano piattaforme di crowdfunding.

Intanto l’Agenzia ricorda di aver già precisato, nella risoluzione 21/E del 28 aprile, che anche le erogazioni liberali in denaro in questione devono essere effettuate con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari: la detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazione probante, dalla ricevuta del versamento e/o dall’estratto conto della società che gestisce le carte si deve individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Si ritiene in ogni caso sufficiente, ai fini della detraibilità, che risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei citati conti correnti dedicati. In riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute al Dipartimento della Protezione Civile tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding e quelle eseguite tramite le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti identificati dal Dpcm 20 giugno 2000, i contribuenti devono avere la ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata) o la ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme rese disponibili da collettori intermediari o di crowdfunding dalla quale risulti che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza sanitaria.

Detraibilità delle spese per l’acquisto di mascherine protettive

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine di protezione?

La competenza nella individuazione delle particolari tipologie di dispositivi, ai fini della detraibilità, del Ministero della Salute: è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero al seguente link: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA. Ciò in quanto si deve verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal dicastero, tenuto conto che, nella fase di emergenza, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti privi delle caratteristiche prescritte. Riguardo alle spese di acquisto o affitto di protesi e dispositivi medici, nella circolare 13/E del 31 maggio è stato ribadito che per fruire della detrazione occorre che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 20/E del 2011, è stato pubblicato l’elenco, fornito dal Ministero della Salute dei dispositivi medici più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice “AD” è necessario: a) per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ogni tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE; b) per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni). Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune (circolare 20 del 2011), il numero della direttiva comunitaria di riferimento: in questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione attestante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. In relazione, invece, ai dispositivi medici “su misura”, fabbricati appositamente per un determinato paziente sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al D.lgs. 46/1997. Inoltre, le spese per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni sopra indicate. Considerato, infine, che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 13/E del 2019 è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, se le mascherine protettive sono classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettano i requisiti di marcatura CE, le spese di acquisto sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%.

Conciliazione a distanza

È possibile sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza? Quali sono le modalità per il deposito dell’accordo in giudizio?

È possibile, oltre che opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza, stante l’esigenza essenziale di tutela della salute di cittadini e dipendenti, evitando contatti fisici e spostamenti. In proposito, nella circolare 6/E del 23 marzo è stato chiarito che le indicazioni riguardanti le modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione si possono adattare a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l’intesa con il contribuente. Che le parti del giudizio tributario possono concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza lo prevede l’art. 48 del D.lgs. 546/1992, in base al quale se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, “presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia”. In merito al deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza del giudizio di primo o secondo grado, deve essere effettuato tramite il Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

Sospensione delle attività di cooperazione internazionale

Sono sospese anche le attività di cooperazione amministrativa in ambito internazionale in materia di imposte dirette, indirette e ai fini del recupero dei crediti svolte dagli uffici degli enti impositori? L’articolo 67, comma 1, del citato decreto Cura Italia, sospende “dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”: come spiegato con la circolare 6/E, la disposizione non sospende né esclude le attività degli uffici. Ne consegue che anche nel periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere le attività di cooperazione amministrativa con gli Stati Ue ed extra-Ue, previste dalle norme comunitarie e da Convenzioni e Trattati internazionali. In particolare, considerato che il decreto ha un ambito di applicazione nazionale, come espressamente previsto dall’art. 62, gli uffici potranno continuare a formulare e trasmettere alle Autorità fiscali di altri Paesi domande di assistenza per richiedere: informazioni ai fini delle attività di verifica, controllo o riscossione; la notifica di atti di accertamento o riscossione; il recupero di carichi erariali pendenti; l’adozione di misure cautelari in caso di fondato pericolo per la riscossione. Sarà compito dello Stato estero destinatario della richiesta prospettare eventuali difficoltà causate da analoghe norme nazionali sospensive delle attività.

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