FISCALITA

Decadenza dalla rateazione del debito, le istruzioni per la riammissione.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 134-138) ha concesso la riammissione alla rateazione per i contribuenti che sono decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015. Con la Circolare n. 13/E del 22 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, modalità e termini per poter accedere alla riammissione. Sono stati evidenziati due ambiti, uno soggettivo e uno oggettivo: nel primo rientrano i contribuenti potenzialmente interessati alla riammissione in rateazione; nel secondo, le condizioni che devono sussistere per poter usufruire del beneficio della riammissione.

 

L’ambito soggettivo

L’Agenzia ha precisato che possono essere riammessi i contribuenti:

  • che hanno definito gli importi dovuti mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire o per acquiescenza all’accertamento (la riammissione non spetta per gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali conciliazione e accordi di mediazione);
  • che hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • che sono decaduti dal piano di rateazione a causa del mancato versamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della successiva.

 

L’ambito oggettivo

In proposito la circolare specifica che la decadenza dalla rateazione si deve essere verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ovvero nel periodo compreso tra il 15/10/2012 e il 15/10/2015 e che “le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette”, quindi IRPEF, IRES o IRAP e non l’IVA.

I contribuenti potranno essere riammessi alla rateazione “a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”, nei casi in cui la prima delle rate è quella “dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva”.

In proposito nella circolare 13/E è riportato il seguente esempio:

– piano di rateazione in n. 8 rate;

– scadenza della 4^ rata 16 ottobre 2013;

– la 4^ rata non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della 5^ rata, ossia 16 gennaio 2014;

– si verifica, pertanto, la decadenza dal piano rateale.

Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della suddetta 4^ rata entro il 31 maggio 2016”.

 

Si paga con l’F24

Si dovrà compilare il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione, dopo di che il contribuente, entro i dieci giorni successivi, dovrà trasmettere all’ufficio delle Entrate competente copia della quietanza di pagamento, esclusivamente mediante:

– consegna diretta presso l’ufficio;

– posta elettronica ordinaria o certificata.

Il mancato rispetto di questo adempimento non inficia la validità del procedimento, ma l’acquisizione della quietanza è indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare il pagamento e attivare con tempestività l’iter per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo. L’Amministrazione finanziaria ricalcolerà le rate valutando quelle dovute in base al piano di ammortamento originario, elaborando quindi un nuovo piano rateale: dopo aver verificato il corretto versamento delle rate residue l’ufficio “prende atto della volontà del contribuente di proseguire nel pagamento rateale” e può revocare la sospensione disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere al loro sgravio.

In caso di errore scusabile nel calcolo dell’importo versato a titolo di prima rata scaduta dell’originario piano rateale, l’ufficio finanziario potrà considerare valido il pagamento e provvedere al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

 

Il nuovo piano di ammortamento

L’ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, tiene conto delle rate ancora dovute in base al piano di ammortamento originario ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con il prospetto degli importi da versare, che deve essere inviato al contribuente in uno dei seguenti modi:

– raccomandata con avviso di ricevimento;

– posta elettronica ordinaria o certificata se il contribuente ha utilizzato lo stesso mezzo per trasmettere la quietanza di pagamento della prima rata o lo richiede espressamente.

L’elaborazione del nuovo piano rateale avviene in due tempi: il ricalcolo delle rate e la sottrazione dei versamenti già effettuati.

Ai fini del ricalcolo, l’ufficio finanziario opera in questo modo:

  • individua il numero delle rate in base al numero di quelle non versate del piano originario, escludendo la rata pagata per la riammissione;
  • indica nel nuovo piano gli importi ancora dovuti in base a quello originario in relazione alle imposte dirette, ai relativi interessi e alle sanzioni;
  • sull’importo delle nuove rate calcola gli interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento della 1^ rata del piano originario fino al termine di scadenza di ciascuna rata;
  • individua nella data del versamento eseguito ai fini della riammissione la data di riferimento per il computo del termine trimestrale utile ai fini del pagamento delle rate successive.

Effettuato il ricalcolo delle rate, l’ufficio defalca eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente, “imputandoli alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione”: se il contribuente ha già eseguito dei pagamenti, gli si sottrae dal dovuto quanto già pagato a titolo di imposte, sanzioni e interessi, senza però rimborsare eventuali eccedenze rispetto all’importo ricalcolato.

 

Verifica dei pagamenti

Dopo aver “verificato il versamento delle rate residue, l’Ufficio provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo”. Ne consegue che solo dopo la verifica del pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, l’ufficio potrà revocare la sospensione disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere al loro sgravio. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del nuovo piano elaborato determina la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione: in questo caso, dopo aver quantificato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva, l’ufficio competente effettua “lo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza” e la revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva.

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