FISCALITA

Debiti previdenziali e contributivi, compensazione anche con i crediti da superbonus

Una società pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalla detrazione per il superbonus in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al proprio personale dipendente.

Nel caso prospettato una seconda azienda, facente parte dello stesso gruppo societario della istante, intende stipulare con questa un contratto avente a oggetto la cessione diretta di parte del credito d’imposta maturato in relazione a interventi rientranti nel superbonus e in altri bonus edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica, antisismici e di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti).

Sulla base del contratto la società istante acquisirebbe detti crediti fiscali per poi utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti.

Alla luce della situazione descritta la società interpellante chiede se è possibile utilizzare in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti, con Modello F24, i crediti fiscali acquistati.

Interpretazione autentica e documenti di prassi

In base alla norma che disciplina la compensazione (articolo 17, comma 1, D.lgs. 241/1997), i contribuenti eseguono versamenti di imposte, contributi INPS e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti degli stessi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

E proprio il comma 1 è stato recentemente oggetto di interpretazione autentica da parte dell’articolo 2-quater del Dl 11/2023 (convertito dalla legge 38/2023), secondo cui la disposizione “si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.

In proposito si richiama la circolare 27/E del 2023 nella quale si legge, inoltre, che tale interpretazione autentica chiarisce, “con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi)”.

Questa interpretazione – si legge nella risposta 478/2023 – risulta peraltro in linea con quanto più volte chiarito dall’Agenzia delle entrate in diversi documenti di prassi, tra i quali le risposte a interpelli n. 435/2022 e nn. 394 e 395 del 2023.

Con riferimento al caso in questione, il citato articolo 17, al comma 2, elenca tra i crediti e i debiti per i quali è ammessa la compensazione, quelli relativi “ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative” (lett. e).

Stante quanto sopra, l’Agenzia ritiene dunque condivisibile la soluzione prospettata dalla società, nel senso che può compensare i crediti d’imposta edilizi acquisiti a mezzo di cessione del credito con gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali.

Non cambiano le modalità di fruizione

Nella risposta n. 478 l’Agenzia chiarisce, infine, che resta fermo il rispetto delle regole generali e quindi, come stabilito dal Dl 34/2020: a) il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione sulla base delle rate residue non fruite; b) resta invariata la  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; c) la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

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