DIRITTO ECONOMIA EUROPA

Dall’Europa norme più severe contro il riciclaggio

Lo scorso 11 ottobre il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggio, che introduce nuove disposizioni di diritto penale volte a contrastare e bloccare l’accesso dei criminali alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività terroristiche. Riguardo agli aspetti di diritto penale, la direttiva integra quella relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottata formalmente nel maggio 2018.

La direttiva è stata pubblicata il 12 novembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L284/22) e i Paesi membri entro il 3 dicembre 2020 dovranno provvedere al conseguente recepimento nel diritto nazionale.

Le sanzioni per il riciclaggio

Le nuove disposizioni comprendono, tra l’altro, l’introduzione di norme relative alla definizione dei reati e alle sanzioni penali in materia di riciclaggio, che saranno effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri potranno punire come reati le condotte intenzionali di:

– conversione o trasferimento di beni effettuati sapendo che: a) provengono da un’attività criminale, b) per nascondere o mascherarne l’origine illecita, c) di aiutare chi è coinvolto a evitare le conseguenze giuridiche;

– occultamento o dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza della provenienza da un’attività criminale;

– acquisto, detenzione o utilizzazione di beni nella consapevolezza che provengono da un’attività criminale.

In particolare, le attività di riciclaggio saranno punibili con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni aggiuntive come, ad esempio, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, sanzioni pecuniarie, ecc. Ai casi connessi a organizzazioni criminali o per reati commessi nell’esercizio di determinate attività professionali si applicheranno le circostanze aggravanti nei casi di reati realizzati all’interno di organizzazioni criminali e commessi nell’esercizio di determinate attività professionali, quindi da soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.

La responsabilità degli enti giuridici

Viene introdotta, anche a livello europeo, la possibilità che le entità giuridiche possano essere ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio commesse a loro vantaggio e possano, di conseguenza, vedersi comminare una serie di sanzioni, penali e non, tra le quali: l’esclusione da benefici e aiuti pubblici, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, l’interdizione temporanea o permanente di esercizio dell’attività commerciale, provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato, ecc.

 

Miglioramenti per le indagini transfrontaliere

Tra le altre novità, la rimozione degli impedimenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero attraverso l’introduzione di norme comuni per migliorare le indagini. Riguardo ai casi transfrontalieri, le nuove disposizioni chiariscono a quale Stato membro spetta la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione di Eurojust, un’agenzia dell’Unione europea che aiuta le amministrazioni nazionali a collaborare per contrastare il terrorismo e le gravi forme di criminalità organizzata che coinvolgono più Stati membri.

Eurojust

Questa unità di cooperazione giudiziaria permanente opera nell’ambito di indagini e azioni penali comuni ad almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali relativi a forme di criminalità, soprattutto se organizzata.

Gli obiettivi assegnati all’Eurojust sono:

– incoraggiare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti dei Paesi membri, delle indagini e delle azioni penali, tenendo conto di qualsiasi richiesta manifestata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualunque informazione fornita da un organo competente a seguito delle disposizioni adottate nell’ambito dei trattati;

– migliorare la cooperazione tra le autorità competenti dei Paesi membri, in particolare favorendo la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione;

– assistere le autorità competenti degli Stati membri per potenziare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.

In pratica, nell’ambito di competenza dell’agenzia si trovano le forme di criminalità e i reati quali la prevenzione e la lotta al terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di autoveicoli, la tratta di esseri umani, le reti d’immigrazione clandestina, il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali, oltre alla criminalità informatica e ambientale, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità Europea.

 

 

 

 

 

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