FISCALITA

Dal 4 ottobre al 4 novembre le domande per il bonus sanificazione, Dpi e tamponi

Il credito d’imposta introdotto dall’art. 125 del decreto rilancio (Dl 34/2020) per le spese sostenute per le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, il Governo

lo ha ripresentato nell’art. 32 del decreto sostegni bis (Dl 73/2021): un bonus del 30% (nel decreto rilancio era del 60%) a fronte degli importi spesi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, che può arrivare fino a 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Nel provvedimento delle Entrate n. 191910 dello scorso 15 luglio si trovano le istruzioni per la compilazione del modello di richiesta, il modello stesso e le specifiche tecniche per la trasmissione.

Quali interventi

Si tratta dei seguenti interventi, effettuati al fine di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nei luoghi di lavoro:

– sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;

– somministrazione dei tamponi Covid 19 a chi lavora nell’ambito delle attività;

– acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, ecc.);

– acquisto di detergenti e disinfettanti;

– acquisto dei dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti, ecc. con annesse spese di installazione);

– acquisto di dispositivi per il distanziamento come barriere e pannelli protettivi, incluse spese di installazione).

I destinatari

Il bonus è riservato ai seguenti soggetti:

– imprenditori, autonomi, artisti e professionisti;

– enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti;

– le strutture ricettive extra-alberghiere di locazione breve a carattere non imprenditoriale (bed & breakfast, codice identificativo art. 13-quater, comma 4, Dl 34/2019).

Domanda e scadenza

L’istanza, a partire dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021, deve essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato, utilizzando l’apposito modello (“Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”) disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, in modalità telematica attraverso il servizio web nell’area riservata del sito e i canali telematici dell’Agenzia.

Dopo la presentazione della domanda, al massimo entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

L’importo spettante

A seguito dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia calcolerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In un successivo provvedimento, da emanare entro il 12 novembre 2021, saranno indicati gli importi spettanti sulla base delle richieste pervenute e dei fondi disponibili: Per queste ragioni “è possibile” arrivare a un valore massimo di 60.000 euro, in quanto i conteggi dovranno tener conto dei 200 milioni di euro disponibili per il 2021 in rapporto alle richieste ricevute.

L’utilizzo del credito d’imposta

Dopo che sarà stato effettivamente quantificato, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in due modi: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione di altre imposte tramite F24, a partire dal primo giorno lavorativo dopo la pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce l’ammontare.

In quest’ultimo caso, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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