Cura Italia, per le (prime) risposte una circolare
Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro: in relazione agli ultimi due obiettivi, nel decreto sono state inserite disposizioni ad hoc, anche di carattere tributario, atte ad affrontare le ricadute economiche della pandemia su lavoratori, famiglie e imprese.
In particolare, le misure di carattere fiscale riguardano i seguenti aspetti:
– proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tributari;
– sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati
all’agente della riscossione;
– misure agevolative specifiche a sostegno di imprese e lavoratori, e inoltre incentivi fiscali per le
erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria.
Ulteriori previsioni di carattere fiscale sono state inoltre inserite con riferimento, fra l’altro, alle
misure a sostegno del lavoro ed a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: sono poi da
segnalare le disposizioni relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i
procedimenti giurisdizionali in materia tributaria ed alla sospensione dei termini per i procedimenti
amministrativi.
Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del decreto che interessano i contribuenti e
delle norme che producono effetti sull’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia
delle entrate Riscossione, con una serie di documenti di prassi sono stati forniti i primi necessari
chiarimenti. Ciò nonostante, l’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto non
ha evitato la presentazione di numerosi quesiti pervenuti da professionisti, associazioni di categoria,
contribuenti e anche dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate: tutto ciò ha reso
necessario aggiungere ulteriori chiarimenti a quelli contenuti nei documenti di prassi sopra indicati,
che sono stati inseriti nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, e noi ci soffermiamo su alcuni di
questi, in riferimento soprattutto ai termini di scadenza di una serie di adempimenti.
Presentazione della dichiarazione di successione
Con un quesito si chiede se il decreto 18/2020 sospende anche i termini di legge previsti per la
presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte).
Alla presentazione della dichiarazione di successione si applica la sospensione di cui all’articolo 62,
comma 1, del decreto: di conseguenza, se il termine di presentazione della dichiarazione di
successione scade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso
e dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo l’Agenzia delle entrate precisa che il
contribuente, se si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie,
catastali e degli altri tributi indiretti, me se nonostante il beneficio della sospensione, intende
presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e dei tributi
indiretti.
Controllo formale e richiesta di documentazione
La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall’articolo 62, comma 1, del decreto, si applica anche alle risposte riguardanti le richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/1973 in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi la documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Mod. 730 precompilato e obblighi di comunicazione degli oneri detraibili
Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (9 marzo, poiché il 7 era sabato) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal decreto legge n. 9/2020, scadenza confermata.
Registro, termini per la registrazione degli atti
Secondo quanto previsto dall’articolo 62 del decreto, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Secondo l’Agenzia, data l’ampia formulazione normativa utilizzata, motivata anche dall’esigenza di ridurre la circolazione delle persone, la disposizione assume una portata generale, per cui tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro, TUR). Viene inoltre evidenziato che in base all’articolo 10 dello stesso TUR sono obbligati a richiedere la registrazione:
a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero e anche i rappresentanti delle società o enti esteri, o uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni indicate all’articolo 4 del TUR;
b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Perciò, al fine di evitare disparità di trattamento, la sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o con modalità telematiche.
Modelli Intrastat
Ai fini del controllo delle operazioni intra-Ue, gli articoli 262 e seguenti della direttiva IVA 2006/112/CE prevedono, ai fini fiscali, la compilazione degli elenchi Intrastat e il loro invio, con cadenza mensile o trimestrale, per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore, in ciascun trimestre, a 50.000 euro. Nel nostro ordinamento gli elenchi riepilogativi sono disciplinati dall’articolo 50 del decreto legge 331/1993, dal decreto del 22 febbraio 2010 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) n. 194409/2017 del 25 settembre 2017. Questi elenchi devono essere presentati telematicamente all’ADM entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale a secondo del superamento di certi limiti). L’articolo 62 del decreto 18/2020 dispone che “1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […] 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”. La scadenza prevista quindi per lo scorso 25 marzo, per la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni.
Sospensione dei termini e invito black list
Un invito relativo al periodo d’imposta 2015 è stato notificato, ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del TUIR (deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori con regimi fisali privilegiati), il 13 marzo 2020, con scadenza per la risposta fissata all’11 giugno (cioè 90 giorni dopo).
In base all’articolo 67 del decreto, comma 1, “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. La circolare 6/E del 2020 ha già chiarito
che ad essere sospese non sono certo le attività degli uffici, ma solo i termini relativi a dette attività – tra cui quelle di accertamento e controllo – “da parte degli uffici degli enti impositori”. Nell’ambito applicativo di tale sospensione non rientra, quindi, il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del TUIR. A questo adempimento risulta invece applicabile l’articolo 62 del decreto, che al comma 1 prevede anche che “sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti […] che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”. La disposizione citata non sospende i termini, ma gli adempimenti, che andranno effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni. Ma nonostante l’adempimento di cui al citato articolo 110, comma 11, del TUIR rientri tra quelli per cui è prevista la sospensione prevista dall’articolo 62 del decreto, nel caso in questione la sospensione non risulterà applicabile, poiché la scadenza è fissata all’11 giugno, data che non rientra nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Indagini finanziarie
E’ stato anche chiesto se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie. Come esposto nel punto precedente, la circolare 6/E ha chiarito come la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 non riguarda le attività degli uffici tributari. Ciò significa che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti in base all’articolo 32, comma 1, numero 7, del DPR 600/1973, e dell’articolo 51, comma 2, numero 7, del DPR 633/1972.