FISCALITA LEGGE

Criptovalute, definito l’ambito di tassazione per le persone fisiche

Nell’ultima legge di bilancio 2023 sono state introdotte alcune norme che mirano a individuare l’ambito di tassazione per le criptovalute, che vengono inquadrate in campo tributario e incluse nel contesto fiscale delle persone fisiche con il loro inserimento tra i redditi diversi nel Testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR (DPR 917/1986).

In particolare, la manovra ha introdotto nuove regole per la tassazione delle operazioni connesse a queste forme di investimento, la rideterminazione del loro valore e la possibilità di regolarizzare di precedenti omissioni di introiti non dichiarati. Intanto viene fornita la definizione di cripto-attività come rappresentazione digitale di valore o di diritti che si possono trasferire e memorizzare elettronicamente.

E’ la prima volta che nel nostro ordinamento vengono approfonditi i principi per la regolarizzazione delle monete virtuali, con l’intento dichiarato di colmare il vuoto legislativo in materia, considerato che finora sono stati emessi soltanto provvedimenti amministrativi e di indirizzo dell’Agenzia delle entrate.

 Del resto, si parla di qualcosa che ha apportato un vero e proprio sconvolgimento nel panorama degli scambi di beni e servizi e degli investimenti, con oltre 3.000 miliardi di dollari di valore complessivo nel 2021 (Il Sole 24 Ore-CoinGecko), oggi sceso a circa 2.000 miliardi, e oltre 2.000 monete virtuali presenti sul mercato.

Le plusvalenze

La manovra 2023 modifica l’articolo 67, del TUIR (Redditi diversi) aggiungendo al comma 1 la lettera c-sexies, in base alla quale sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, mentre fino al 2022, invece, tali attività erano considerate come una valuta estera, mentre oggi si inquadrano come delle azioni.

La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, così come plusvalenze e introiti al di sotto della franchigia di 2.000 euro, non hanno alcuna rilevanza fiscale.

Costo di acquisto e imposta sostitutiva

In base al comma 133 della legge 197/2022, poi, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data, che deve essere assoggettato a un’imposta sostitutiva del 14% (invece che del 26% scontato dalle attività finanziarie vere e proprie).

Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, con la prima scadenza fissata al 30 giugno 2023: sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare insieme a ciascuna rata.

Con decorrenza dal 2023 sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività, invece dell’imposta di bollo si applica un’imposta dello 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La regolarizzazione L’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati sulle stesse possono essere oggetto di regolarizzazione presentando un apposito modello all’Agenzia delle entrate e versando: per le cripto-attività detenute, una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate; per i redditi realizzati, un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un altro 0,5% per ogni anno per sanzioni e interessi.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay