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Cripto-attività, il trattamento fiscale della plusvalenza

Al fine di allineare la normativa fiscale con il cambiamento delle diverse tipologie di cripto-attività presenti, la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha introdotto modifiche alla disciplina di  tassazione, peraltro già oggetto di indicazioni fornite con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023. Inoltre, in merito alla nuova categoria di redditi diversi prevista (con un comma aggiunto all’articolo 67 del TUIR), una ulteriore modifica, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (n. 207/2024), prevede “le plusvalenze e gli altri

proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”, dove per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga: non costituisce una tipologia fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.

I quesiti

Un’azienda iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e nediatori (Oam), attraverso la propria piattaforma di scambio rende disponibile alla propria clientela  una serie di prodotti e servizi inerenti alle cripto-attività (tra i quali servizi di exchange, staking e custodial wallet). Nell’ambito di queste attività la società, nel corso del 2025, in qualità di operatore finanziario  intende avviare la possibilità per i clienti di optare per il regime amministrato riguardo alla  tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività.

A tal fine pone diversi quesiti, riguardanti il calcolo della plusvalenza nel caso in cui il cliente:

– trasferisce le proprie cripto-valute verso un self custodial wallet di sua proprietà;

– trasferisce le proprie cripto-valute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;

– revochi l’opzione per il regime del risparmio amministrato e nel caso in cui la società riceva depositi in cripto-valute provenienti da altri wallet intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.

Infine, chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle cripto-valute.

Le risposte dell’Agenzia

Nella risposta n. 135/2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che la società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento delle criptovalute solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare, documentandolo, che il trasferimento avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, specificando che non è sufficiente una dichiarazione resa del contribuente: ad esempio, le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari presso le quali le stesse sono state acquistate.

In  caso  di  revoca  dell’opzione  del  regime  amministrato  da  parte  del  cliente, con  passaggio  al  regime  dichiarativo, l’azienda dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente: i valori  di  carico  delle  cripto-attività detenute nel wallet; e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate.

Il costo di acquisto Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in assenza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Come evidenziato nella circolare n. 30/E del 2023, gli intermediari “assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a cripto-attività aventi la medesima denominazione”. Ciò ricalca – si legge nella risposta 135 – quanto già detto nella circolare n. 165 del 1998 riguardo ad altri strumenti finanziari, nel caso in cui i titoli o gli altri valori mobiliari della stessa specie e con eguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi. Al verificarsi di questa ipotesi, si assume come costo o valore di acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria, il che permette all’intermediario di disporre di un unico valore da prendere a riferimento per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze e degli altri  redditi  diversi e appare  corretto, conclude l’Agenzia, l’aggiornamento del valore medio delle cripto-attività con medesima denominazione in presenza di acquisti successivi.

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