Credito d’imposta prima casa, quando non si può utilizzare il residuo
Nel 2015 un contribuente, insieme al coniuge, ha acquistato un appartamento con i benefici fiscali spettanti per la prima casa con il riconoscimento, nell’atto di acquisto, di un credito d’imposta che, però, non
ha potuto utilizzare interamente in sede di rogito notarile, poiché il credito era superiore all’imposta di registro dovuta; al momento dell’acquisto, in assenza della necessaria disponibilità finanziaria, non ha potuto acquistare il box auto (categoria C/6) che l’immobile aveva come pertinenza.
Visto che ora è in possesso delle risorse finanziarie, ha deciso di acquistare anche il box e destinarlo a pertinenza della prima casa, motivo per cui chiede all’Amministrazione finanziaria se può utilizzare il credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute.
Norma di carattere alternativo o preclusivo?
A sostegno di un esito favorevole della propria richiesta, l’istante richiama tre documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate.
La circolare 1° marzo 2001, n. 19/E, nella quale si legge che si può utilizzare il credito d’imposta: portandolo in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzato: per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dall’IRPEF dovuta nella dichiarazione da presentare dopo la data del nuovo acquisto; c) in compensazione delle somme dovute, ai sensi del D.lgs. 241/1997.
Poi, la circolare 29 maggio 2013, n. 18, dove è chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato “alternativamente” nei casi appena indicati.
Infine, la circolare 24 aprile 2015, n. 17, secondo la quale, se il credito di imposta viene utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, la cifra restante potrà essere utilizzata in diminuzione dall’IRPEF o in compensazione delle somme dovute.
A suo parere, dunque, le opzioni indicate nell’art. 7 della legge 448/1998 hanno carattere alternativo, ma non preclusivo, ragion per cui ritiene di poter utilizzare il residuo del proprio credito in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale risultanti dal nuovo atto di compravendita della pertinenza, oppure nella dichiarazione dei redditi successiva.
Il corretto utilizzo del credito d’imposta
L’art. 7 della legge 448/1998, comma 1, dispone che a quanti acquisiscono, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione prevista per la prima casa, un’altra casa non di lusso, compete un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro (o dell’IVA) pagata per il precedente acquisto agevolato; l’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro (o all’IVA) dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
In base al successivo comma 2 il credito d’imposta, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, può essere utilizzato, oltre che in compensazione con altri tributi dovuti, tramite il modello F24, in diminuzione:
a) dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto che lo determina;
b) per l’intero importo, delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data della sua acquisizione;
c) dell’IRPEF dovuta in dichiarazione dopo la data del nuovo acquisto.
La circolare del 2015 boccia la richiesta
Il caso oggetto di interpello, cui è seguita la risposta n. 44/2021, è analogo a quello esaminato con la circolare 24 aprile 2015, n. 17, nella quale è stato chiarito che se il credito è stato utilizzato solo parzialmente per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto che lo ha generato, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche oppure in compensazione di somme dovute.
Il residuo non potrà invece essere utilizzato in diminuzione nei casi citati, previsti dal comma 2 del citato art. 7, legge 448/1998, norma che stabilisce, infatti, che per le imposte dovute per tali atti e denunce il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Riguardo all’ipotesi di utilizzo del credito residuo in diminuzione dell’IRPEF, la stessa circolare 15/2005 ha spiegato che il credito in questione, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato nella prima dichiarazione successiva al riacquisto o in quella relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.