DIRITTO FISCALITA

Credito d’imposta per le locazioni e subaffitto

L’art. 28 del decreto rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, subordinato a determinati requisiti:

– ai titolari di attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente (2019), spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1);

–  tale credito, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni (comma 2).

Norme e chiarimenti successivi

La legge 77/2020, di conversione del decreto rilancio, ha inserito il comma 3-bis al citato art. 28, che riconosce il credito in questione, rispettivamente del 20 e del 10%, alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (nello stesso periodo d’imposta. Inoltre, è previsto che il credito è rapportato all’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5). Il successivo Dl 137/2020 (decreto ristori) ha esteso l’agevolazione in esame in relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente alle imprese operanti nei settori relativi ai codici ATECO riportati nell’Allegato1. Le circolari 14 e 25 del 2020 hanno poi chiarito che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, regolato dalla legge 392/1978 e che tra i requisiti richiesti gli immobili locati, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo di una delle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico

Il subaffitto a terzi

Una società ha stipulato un contratto di locazione per acquisire la disponibilità di una galleria commerciale che fa parte di un più ampio centro commerciale e, allo stesso tempo, ha concluso contratti tramite i quali concede gli spazi gestiti in sublocazione o mediante affitto di ramo d’azienda ad altri conduttori o affittuari terzi che vi svolgono attività commerciali, assumendo la gestione amministrativa e finanziaria di tutte le attività svolte nella galleria.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, chiede quindi la conferma delle proprie conclusioni e, in particolare, riguardo:

• alla condizione che l’immobile affittato sia destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;

• al fatto che gli affittuari terzi, con i quali la società ha stipulato contratti di affitto di azienda o di sublocazione che possono, a loro volta, fruire del bonus.

Il bonus anche in caso di sublocazione

Nella risposta 43/2022 l’Agenzia delle entrate afferma che il contratto di locazione della galleria commerciale sottoscritto dalla società istante rientra fra le tipologie agevolabili, intanto perché risulta regolato in base agli articoli 1571 e seguenti del codice civile e, inoltre, in quanto l’immobile è destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività elencate ai commi 1 e 2 dell’art. 28 del decreto rilancio.

In relazione, poi, al fatto che per l’immobile in esame possa esistere potenzialmente il diritto a richiedere il credito d’imposta sia da parte dalla società sia da parte dei suoi affittuari o sublocatori, viene precisato quanto già chiarito con la risposta 356 del 15 settembre 2020: in caso di sublocazione, sebbene i due rapporti risultino collegati da un vincolo di reciproca dipendenza, ai fini della spettanza dell’agevolazione i due contratti conservano un’autonoma rilevanza economica e, quindi, anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del beneficio.

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