IVA

Crediti IVA: minori adempimenti e tempi più brevi

Con le novità introdotte dal DL n.175/2014 è stata semplificata la disciplina dei rimborsi IVA annuali e trimestrali: sale da 5.164,57 a 15.000 euro il limite dei rimborsi che si possono eseguire senza prestare alcuna garanzia e senza altri adempimenti,

per i quali sarà sufficiente il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Per quanto riguarda il calcolo del nuovo limite, deve essere riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
IVA1L’eliminazione della garanzia comporta costi minori per ottenere i rimborsi e tempi di erogazione più brevi, visto che scompare la fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie. La garanzia è richiesta per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e può essere fornita anche con cauzione in titoli di Stato: continua a essere obbligatoria per chi esercita attività di impresa da meno di due anni (escluse le start up innovative), per chi presenta la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o senza dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per chi chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
L’obiettivo della norma è di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, sulla base delle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione europea.
Vediamo meglio queste novità, illustrate nella circolare 32/E del 30/12/2014.

La data di presentazione della dichiarazione

La norma stabilisce che “i rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione”. Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta, ad esempio correttive nei termini o integrative, i tre mesi si calcolano a partire dall’ultima dichiarazione presentata.

Adempimenti più snelli

I rimborsi annuali fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno basterà soltanto presentare l’istanza di rimborso.
Per quelli superiori alla soglia dei 15.000 euro, vengono eseguiti senza presentazione di garanzia, “purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti”:
– presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità (art. 35, D.Lgs. n. 241/1997) o la sottoscrizione alternativa (art. 10, comma 7, DL n. 78/2009);
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante la sussistenza di alcune precise condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente (solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti contributivi).
La prestazione della garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso.

Il visto di conformità

I soggetti che possono apporre il visto di conformità sono i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, che già svolgono l’attività di assistenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; gli iscritti, al 30/9/1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
In alternativa al visto di conformità è prevista, per i soggetti dotati dell’organo di revisione contabile, la sottoscrizione della dichiarazione, anche parte dei componenti dell’organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione.
L’apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso collegata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito: la soglia di 15.000 euro, dunque, deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, se l’importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto anche se la somma dei due crediti supera il limite dei 15.000 euro.

I contenuti della dichiarazione sostitutivaimage

In aggiunta all’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che:

  1. a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  2. b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  3. c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In pratica, le condizioni da attestare riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR. Gli uffici delle Entrate effettuano controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive.

 Quando serve la garanzia

Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro occorre la presentazione della garanzia quando il rimborso è richiesto:

  1. a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, requisito che non si applica nei confronti delle imprese start-up innovative (art. 25, DL n. 1792/2012);
  2. b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

– al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
– al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro;
– all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

  1. c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  2. d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

In riferimento all’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica (punto b), l’intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso; inoltre, gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

I rimborsi over 15.000 euro

15000bIn caso di rimborso superiore a 15.000 euro già richiesto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio finanziario o all’agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato alla firma. In questo caso la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva deve essere verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso, in modo che la valutazione del rischio tenga conto della situazione attuale del contribuente.

Sospensione del rimborso in caso di reati

La nuova norma prevede che “Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale”.
La sospensione agisce nei limiti di seguito indicati:
– le tipologie delittuose di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 devono essere state constatate in riferimento allo stesso periodo d’imposta per il quale è stata presentata richiesta di rimborso dell’IVA;
– la sospensione del rimborso non può essere disposta per un importo superiore a quello dell’IVA indicata nelle fatture o negli altri documenti illecitamente emessi o utilizzati.
L’ufficio che viene a conoscenza dei reati sospende l’esecuzione del rimborso, senza poter eseguire alcuna valutazione discrezionale; la sospensione vige fino alla definizione del procedimento penale, indipendentemente dall’esito.

Le garanzie

La garanzia riguarda anche i crediti IVA vantati dall’Amministrazione finanziaria per annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.
La durata della garanzia deve essere di tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo compreso tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell’accertamento, che è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57, DPR n. 633/1972).
Per quanto concerne le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata, sono individuate le seguenti forme:
– fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
– polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione;
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.
Inoltre, è previsto che:
– per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva;
– per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dell’obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.
E’ poi prevista una particolare forma di garanzia, la cosiddetta garanzia “sine die”: se dopo la corresponsione del rimborso o la compensazione viene notificato un avviso di rettifica o accertamento, entro 60 giorni il contribuente deve versare all’ufficio finanziario le somme che secondo l’atto risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme agli interessi, a meno che non presenti in alternativa un regolare ricorso assistito dalla garanzia prevista fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.

Fideiussione e polizza fideiussoria

Per regolare i rapporti tra la società o la banca che presta la fideiussione o la polizza fideiussoria e l’Amministrazione finanziaria, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati il modello di fideiussione e polizza fideiussoria e le relative Condizioni Generali di assicurazione.
Per quanto riguarda l’importo oggetto della garanzia, deve essere pari all’imposta chiesta a rimborso maggiorato degli interessi del 2% annuo.
In relazione alla quantificazione dell’importo garantito, si devono distinguere i rimborsi chiesti in procedura ordinaria da quelli chiesti attraverso la procedura semplificata.
Per i rimborsi richiesti in procedura ordinaria, l’importo da rimborsare è aumentato degli interessi che decorrono, per i rimborsi annuali, dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta in dichiarazione e, per i rimborsi infrannuali, “dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento”, fino alla presunta data di esecuzione del rimborso.
Nel calcolo degli interessi è prevista la non computabilità del periodo compreso tra la data della notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi 15 giorni.
Per i rimborsi richiesti in procedura semplificata, gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi devono essere calcolati a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla presunta data di esecuzione del rimborso; per questi è prevista una franchigia nell’obbligo di presentazione della garanzia pari al 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, al netto dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo e dei rimborsi già erogati.
All’importo richiesto, aumentato degli interessi o eventualmente decurtato della franchigia, devono essere aggiunti, sia per i rimborsi richiesti in procedura semplificata che per quelli in procedura ordinaria, gli interessi che i contribuenti sono tenuti a pagare nel caso in cui il rimborso effettuato risulti non spettante: questi oneri finanziari sono calcolati per tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso o per il minor periodo compreso tra la data di erogazione e la scadenza del termine di decadenza dell’accertamento.
L’ammontare del rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l’intero importo anche se richiesto con un’unica procedura (semplificata o ordinaria).
Nella circolare 32/E si ricorda, infine, che rientra nella facoltà degli uffici finanziari sospendere il rimborso IVA in presenza di “carichi pendenti” anche relativi a tributi diversi dall’IVA: in particolare, in tema di sospensione dei rimborsi, l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che “nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per il contribuente di presentare apposite garanzie al fine di ottenere l’esecuzione del rimborso (circolare n. 19/E del 12/2/1993, ripresa dalla circolare n. 143/E del 9/8/1994 e dalla risoluzione n. 86/E del 2001).

Omessa o tardiva presentazione della garanzia

Nei casi in cui deve essere presentata, la garanzia costituisce un documento preliminare alla fase di liquidazione del rimborso, per cui la sua mancata presentazione determina la non erogazione del rimborso e non influisce ai fini della proroga del termine di decadenza dell’accertamento, a differenza della mancata consegna dei documenti (art. 57, DPR n. 633/1972).
Poiché è un documento necessario ai fini dell’erogazione del rimborso, in caso di ritardo nella consegna superiore a 14 giorni, il periodo tra la data di notifica della richiesta e la data della consegna non si conteggia ai fini della maturazione degli interessi.
La garanzia non deve essere più prestata una volta decorso il termine per l’accertamento.
In caso di rimborso richiesto in procedura semplificata, il contribuente che si trovi in ritardo nelle condizioni di prestare le garanzie – secondo quanto chiarito dalla circolare n. 17/E del 2011 – “potrà sollecitare, con un’ulteriore istanza, diretta all’Agente della riscossione competente, la liquidazione del rimborso…”: questa ulteriore istanza non può essere considerata una nuova istanza di rimborso, ma solo una richiesta in forma libera di sollecito di pagamento. Anche la presentazione tardiva della garanzia è equiparabile all’istanza di sollecito di pagamento, per cui una tardiva presentazione della garanzia, in assenza di altri elementi ostativi, rende erogabile il rimborso secondo l’originario ordine cronologico.

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