Crediti incagliati ripartiti in dieci anni, le domande dal 2 maggio
Ci sono aziende, imprese edilizie e banche che hanno applicato sconti in fattura e/o acquisito crediti, quelli che sono stati definiti “incagliati”, che si vedono ora riconosciuta la possibilità di non perderli, optando per la loro suddivisione in 10 quote annuali.
La possibilità si riferisce alle spese sostenute per specifici interventi di ristrutturazione, in particolare relativi al superbonus, al sismabonus e quelli finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche: in questi casi i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati da banche e imprese edilizie possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, con decorrenza dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, invece che secondo la rateazione inizialmente prevista. La scelta, che è irrevocabile, prevede l’invio preventivo di una comunicazione alle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuare in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
E’ quanto stabilisce il Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, mentre le modalità attuative e le relative istruzioni sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia, n. 132123 dello scorso 18 aprile.
La fruizione dei crediti residui
Nel recente documento di prassi viene stabilito che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere spalmata in 10 rate annuali.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
– agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, per il superbonus;
– agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per il superbonus, e dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, per il sismabonus e il bonus barriere architettoniche.
Ogni nuova rata annuale risultante dalla ripartizione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso; le nuove rate risultanti dalla ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite.
I codici tributo da indicare per la compensazione saranno oggetto di una successiva risoluzione.
La comunicazione
Anche riguardo a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica alle Entrate:
– il tipo di credito;
– la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2033);
– il relativo importo.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la parte residua della rata e gli eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
La comunicazione può essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia (“Piattaforma cessione crediti”), direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a partire dal 2 maggio; con decorrenza dal 3 luglio, invece, può essere inviata anche tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, che in questo caso viene avvisato con un messaggio di posta elettronica certificata.
La comunicazione ha efficacia immediata e non può essere rettificata o annullata.