EUROPA FISCALITA

Corte Ue: la detrazione IVA per l’immobile sfitto non può essere revocata

La detrazione IVA su immobili sfitti per cause estranee alla volontà del proprietario, se il soggetto passivo ha tentato di affittarli, non può essere oggetto di revoca o di rettifica.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 28 febbraio 2018, causa n. C-672/16, specificando che se si è già fruito della detrazione IVA l’agevolazione non può essere revocata, anche se l’immobile non viene locato: si mantiene il diritto alla detrazione anche se l’immobile oggetto di locazione è rimasto sfitto per cause estranee alla volontà del proprietario.

Questo perché il mancato utilizzo, da parte del soggetto passivo, di beni e servizi che hanno generato la detrazione nell’ambito di operazioni imponibili, per cause estranee alla sua volontà, sarebbe lesiva del principio della neutralità dell’IVA.

 

Il caso in Portogallo

Il ricorso alla Corte europea è stato innescato dalla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 137, 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva IVA 2006/112/CE, presentata nell’ambito di una controversia tra una società (la Imofloresmira) e l’Autorità fiscale del Portogallo riguardo alla rettifica delle detrazioni IVA effettuate dalla stessa nell’ambito della sua attività di acquisto, vendita, locazione e gestione di beni immobili di sua proprietà o di proprietà di terzi.

A seguito di controlli effettuati nel biennio 2015-2016, l’Amministrazione fiscale ha rilevato che due edifici di proprietà della società erano liberi da oltre due anni e che, nonostante ciò, non era stata effettuata alcuna rettifica dell’imposta detratta, evidenziando che la società avrebbe dovuto rettificare l’imposta detratta e comunicandole che, in assenza di tale rettifica, si dovevano applicare correzioni relative all’imposta dovuta.

La Imofloresmira si è opposta alla decisione dell’amministrazione fiscale di procedere a tali rettifiche e, per ottenere l’annullamento delle integrazioni della liquidazione dell’IVA, ha presentato ricorso al Tribunale arbitrale in materia tributaria. Il giudice del rinvio ha rilevato che la società ha assicurato in modo costante la promozione commerciale finalizzata alla locazione dei due immobili, precisando inoltre che a tal fine, tra il 2011 e il 2013, sono state incaricate agenzie immobiliari e intraprese diverse attività di marketing e di supporto alla commercializzazione: creazione di un opuscolo, di un elenco di diffusione e di un sito Internet, diffusione di comunicati stampa presso un vasto pubblico e affissione di cartelloni pubblicitari sugli edifici interessati, oltre a prezzi più competitivi e la possibilità di negoziare periodi di sospensione dei pagamenti durante l’installazione degli affittuari. Le spese sostenute per i servizi di promozione commerciale degli immobili sono state inserite nei bilanci degli anni dal 2011 al 2013.

 

Il dubbio del giudice del rinvio

Da parte sua, la società ha lamentato la illegittimità delle rettifiche, poiché l’interpretazione della normativa nazionale sostenuta dall’amministrazione fiscale sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva IVA.

Nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale, il giudice del rinvio ha ritenuto necessaria un’interpretazione degli articoli sopra elencati della citata direttiva, motivo per cui ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione: se, nel caso in cui un immobile, pur non essendo occupato per due o più anni, sia oggetto di commercializzazione, ovvero sia disponibile sul mercato per la locazione o per la prestazione di servizi, e si provi che il proprietario intende affittarlo con assoggettamento a IVA e che lo stesso ha compiuto gli sforzi necessari per la locazione, si può trattare di “mancato utilizzo effettivo dell’immobile ai fini dell’impresa” e/o di “mancato utilizzo effettivo dell’immobile nell’ambito di operazioni imponibili” e, di conseguenza, se la detrazione inizialmente effettuata debba rettificata perché superiore a quella cui il soggetto passivo aveva diritto

 

La decisione della Corte europea

Preliminarmente la Corte europea ricorda che, secondo la logica della direttiva IVA, le imposte che hanno gravato a monte sui beni o sui servizi impiegati da un soggetto passivo per le sue operazioni soggette a imposta possono essere detratte e che la detrazione delle imposte a monte è collegata alla riscossione delle imposte a valle; inoltre, quando i beni o i servizi acquistati da un soggetto passivo sono impiegati ai fini di operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, “non può esservi né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, C-184/04)”. Secondo l’art. 168 della direttiva IVA, per aver diritto alla detrazione l’interessato deve essere un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e i beni e servizi in questione devono essere utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta.

Nel caso in questione – rileva la Corte – a fronte della rettifica della detrazione imposta dall’amministrazione fiscale lusitana perché i beni immobili non erano occupati da più di due anni ed erano, pertanto, considerati come non più utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta, è stato accertato che la società ha sempre avuto l’intenzione di affittarli con assoggettamento a IVA.

Del resto, dal momento in cui l’amministrazione fiscale ha accettato, sulla base dei dati trasmessi da un’impresa, che sia concessa la qualità di soggetto passivo, “questo status non può più, in via di principio, esserle revocato successivamente con effetto retroattivo a causa del verificarsi o meno di taluni eventi (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 1996, C-110/94,), salvo nei casi di frode o di abuso”: ne deriva che il diritto alla detrazione resta, in linea di principio, acquisito anche se successivamente, per circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza tali beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette a imposta.

Al riguardo la Corte Ue sostiene che “Una diversa interpretazione della direttiva IVA sarebbe incompatibile col principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa. Essa potrebbe creare, all’atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta. Parimenti, si creerebbero disparità arbitrarie tra queste ultime imprese in quanto l’accettazione definitiva delle detrazioni dipenderebbe dalla questione se tali investimenti diano luogo o no ad operazioni soggette ad imposta (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C‑110/94)”.

Contrariamente a quanto sostiene il fisco portoghese, ritenere sufficiente che un immobile sia rimasto vuoto dopo la risoluzione di un contratto di locazione per circostanze indipendenti dalla volontà del suo proprietario, anche se è dimostrato che quest’ultimo ha sempre l’intenzione di utilizzarlo ai fini di un’attività imponibile e intraprende le iniziative necessarie a tal fine, equivarrebbe a limitare il diritto alla detrazione per mezzo delle disposizioni applicabili in materia di rettifiche. Nel caso in cui, invece, l’amministrazione fiscale dovesse accertare che il diritto alla detrazione è stato esercitato in maniera fraudolenta o abusiva, sarebbe legittimata a chiedere il rimborso delle somme detratte con effetto retroattivo (sentenza del 3 marzo 2005, C-32/03).

La Corte di giustizia ribadisce, infine, che la direttiva IVA (articoli 167, 168, 184, 185 e 187) vieta alle normative nazionali di imporre la rettifica dell’IVA inizialmente detratta per un immobile ritenuto non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta, se viene dimostrato che il soggetto passivo ha comunque provato e cercato di concederlo in locazione

 

 

 

 

 

 

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