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Corte Ue e pensionato all’estero: diversa la tassazione se privato o pubblico

Con una sentenza dello scorso 30 aprile 2020 la Corte di giustizia Ue si è pronunciata, in materia di libera circolazione delle persone (art. 21, TFUE) e convenzione per evitare le doppie imposizioni nei riguardi di lavoratori del

settore pubblico, sul caso di un pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza.

Nello specifico, imposta sul reddito e presunta perdita di agevolazioni fiscali sono state l’oggetto di due domande proposte nell’ambito di due controversie che oppongono due cittadini italiani, ex impiegati del settore pubblico, all’INPS in merito al diniego dell’Istituto di corrispondere l’importo delle loro pensioni al lordo delle imposte italiane.

Il contesto normativo

In base all’art. 18 della convenzione tra Italia e Portogallo per evitare le doppie imposizioni (ratificata con la legge 562/1982) “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”; l’art. 19, paragrafo 2, stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente locale, a una persona fisica, sono imponibili soltanto in questo Stato e che, tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato se la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

Disparità fra pensionato pubblico e privato?

Dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, nel 2015 hanno chiesto all’INPS di ricevere l’importo lordo delle loro pensioni senza il prelievo alla fonte dell’IRPEF, in applicazione dei due articoli della convenzione citati (18 e 19, paragrafo 2): l’Istituto ha respinto le domande sostenendo che, a differenza dei pensionati italiani del settore privato, gli impiegati pubblici debbano essere soggetti a imposizione soltanto in Italia, in base all’art. 19 della convenzione. Il ricorso dei due presso la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – ha visto il giudice del rinvio affermare che: a) la convenzione italo-portoghese creerebbe una manifesta disparità di trattamento fra pensionati italiani del settore privato e del settore pubblico residenti in Portogallo, visto che i primi fruirebbero indirettamente di un trattamento fiscale più vantaggioso dei secondi; b) tale circostanza costituirebbe un ostacolo alla libertà di circolazione garantita a tutti cittadini dell’Unione europea dall’articolo 21, TFUE; il diverso trattamento fiscale delle pensioni di cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Portogallo, secondo che si tratti di ex impiegati pubblici o di ex dipendenti del settore privato, costituirebbe una discriminazione basata sulla cittadinanza vietata dall’articolo 18 TFUE, dal momento che il requisito della residenza per poter essere soggetti a imposizione in Portogallo basterebbe per i secondi, mentre i primi dovrebbero in più acquisire la cittadinanza portoghese.

Per queste ragioni la Corte dei conti ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale per i due procedimenti riuniti.

Finalità della convenzione

Sulla questione pregiudiziale la Corte rileva, in via preliminare, che gli articoli 18 e 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese mirano a ripartire la competenza tributaria tra Italia e Portogallo per quanto riguarda le pensioni e contemplano, in proposito, fattori di collegamento diversi a seconda che i contribuenti abbiano lavorato nel settore privato o nel settore pubblico: questi ultimi, in linea di principio sono soggetti a imposizione nello Stato che eroga la pensione, a meno che non possiedano la cittadinanza dell’altro Stato contraente in cui risiedono.Rispetto alla questione posta dal giudice del rinvio, la Corte ricorda di essere già stata oggetto di domande di pronuncia pregiudiziale volte ad accertare se le convenzioni contro le doppie imposizioni debbano essere compatibili con il principio della parità di trattamento e, in generale, con le libertà di circolazione garantite dal diritto primario dell’Unione, e di aver già dichiarato che gli Stati membri sono liberi, nell’ambito di tali convenzioni bilaterali, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria. Viene inoltre ricordato che una convenzione come quella in questione è volta a evitare che lo stesso reddito sia tassato in entrambi i Paesi, non a garantire che l’imposizione alla quale è soggetto il contribuente in uno Stato non sia superiore a quella alla quale sarebbe soggetto nell’altro.

Criterio della cittadinanza e Stato pagatore

Nella sentenza si legge che quando in una convenzione contro la doppia imposizione come quella conclusa tra i due Paesi, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, “non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata”.

In ogni caso la designazione dello Stato pagatore della pensione come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, poiché il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato ai contribuenti non deriva, in realtà, “dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza di armonizzazione, a livello dell’Unione, delle aliquote d’imposta diretta”.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia afferma che la disparità di trattamento lamentata dai ricorrenti deriva dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione e dalle diversità esistenti tra i rispettivi regimi tributari, per cui la scelta italo-portoghese per suddividere tra loro la competenza impositiva di diversi fattori di collegamento come, nel caso in questione, lo Stato pagatore della pensione e la cittadinanza, “non dev’essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, punto 45)”.

Nella dichiarazione finale si legge, infatti, che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni in base alla quale la competenza tributaria dei due Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita a seconda che i beneficiari fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, se hanno o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza.

In sostanza, la discriminazione paventata dai due pensionati non esiste e la sentenza li vede soccombere, in virtù del fatto che il regime tributario italiano risultante dalla convenzione con il Portogallo è legittimo e risulta coerente con le norme comunitarie.

Quindi, il pensionato del settore privato che trasferisce la residenza in Portogallo potrà chiedere all’INPS la pensione lorda senza alcuna trattenuta, ma la stessa cosa non sarà possibile per il pensionato del settore pubblico, che continuerà a subire la tassazione ordinaria a meno che, oltre a trasferire la propria residenza nel paese lusitano, ne acquisisca anche la cittadinanza.

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