Convertito in legge il decreto superbonus, le novità
La legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione (senza alcuna modifica al testo) del Dl 212/2023, introduce una serie di misure in materia di agevolazioni fiscali collegate alla detrazione fiscale del 110% (percentuale ridotta ora al 70%), il cosiddetto superbonus, volte esclusivamente a tutelare i cessionari delle agevolazioni fiscali cedute gli acquirenti dei crediti a stato di avanzamento lavori (Sal).
La decorrenza è fissata al 30 dicembre 2023.
L’assenza di modifiche nel corso dell’iter di conversione, motivata dalle conseguenze sui conti pubblici, ha di fatto sbarrato definitivamente la via alla possibilità di prorogare i termini per l’accesso al 110% – chiudendo definitivamente la stagione del superbonus – anche se soltanto per due mesi e per i condomini che al 31 dicembre 2023 avevano effettuato lavori per almeno il 70%.
Il contributo per i redditi più bassi
Intanto, non saranno oggetto di recupero le detrazioni spettanti per gli interventi previsti nei casi in cui gli interventi non siano stati completati, se fino al 31 dicembre 2023 è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Viene inoltre previsto un contributo ad hoc, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito fino a 15.000 euro e uno stato di avanzamento dei lavori, entro la stessa data, non inferiore al 60%. L’ammontare di tale contributo non è stato ancora determinato: i criteri e modalità di erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate saranno definiti da un decreto del Ministero dell’economia.
Barriere architettoniche
Una delle modifiche introdotte impatta sulle detrazioni IRPEF del 75%, fino al 2025, spettanti per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche: con decorrenza 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dello sconto fiscale viene limitato agli interventi per lavori che riguardano l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, oltre a scale e rampe. Sono esclusi gli interventi su infissi e servizi igienici.
Inoltre:
- il pagamento delle spese sostenute deve avvenire a mezzo bonifico parlante;
- l’osservanza dei requisiti previsti per fruire della detrazione devono risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Potranno utilizzare bonus e cessione nella versione originaria, vigente prima del decreto 212/2023, soltanto gli interventi per i quali, entro il 29 dicembre 2023: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario);
- risultino avviati oppure su cui ci sia un accordo tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia già stato versato un acconto (per gli interventi che non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo).
Zone sismiche
Il superbonus 110% nelle zone colpite dal sisma rimarrà invariato fino al 31 dicembre 2025: in particolare, ne beneficeranno gli interventi effettuati nei territori dei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La legge 17/2024 modifica la disciplina delle eccezioni stabilita decreto cessioni (Dl 11/2023), che si applicano esclusivamente in relazione agli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, prima del 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Il divieto di fruire indirettamente del maxisconto è esteso agli interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche che non sono stati richiesti entro lo scorso 30 dicembre.
Una novità, relativa alle spese sostenute per interventi iniziati dopo tale data, riguarda l’introduzione dell’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione, a copertura dei danni provocati ai fabbricati da catastrofi naturali ed eventi disastrosi, per i cittadini che beneficiano della detrazione al 110% per interventi effettuati nei Comuni situati nei territori che sono stati colpiti da eventi sismici.