Controllo automatizzato e definizione agevolata, quali presupposti
Una società ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 e, attraverso l’applicativo Civis, ha richiesto la sistemazione di alcune incongruenze. Successivamente, a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia delle entrate, ha ricevuto una comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni.
Con l’istanza di interpello presentata si chiede se possa usufruire della definizione agevolata introdotta dalla legge 197/2022 per le somme dovute, con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.
Cosa prevede la normativa
In base alla nuova definizione, gli importi dovuti dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis, DPR 600/1973 e 54bis, DPR 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, o per le quali le stesse comunicazioni sono recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive; sono inoltre dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
La definizione, dunque, è circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta indicati.
La normativa prevede, inoltre, la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Al riguardo, la circolare 1/E del 13 gennaio 2023 ha chiarito che, “Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo”.
Il caso prospettato
Nel caso in questione risulta che l’istante ha presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni sono emerse alcune anomalie, comunicate all’istante il 2 novembre 2022: in particolare, con tale comunicazione la società è stata invitata a segnalare, tramite i canali di assistenza delle Entrate, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. L’istante ha quindi provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
I requisiti richiesti Nella risposta 307/2023 l’Agenzia evidenzia come non sussistano i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Inoltre, al 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità del mod. 770/2018, relativo al periodo d’imposta 2017: infatti, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.