Contributi a fondo perduti, gli altri chiarimenti per la prima versione
Le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal primo decreto sostegni, il Dl 41/2021, sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 (prot. n. 77923/2021). L’agevolazione riprende alcune caratteristiche dei
precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate, tra i quali il decreto ristori i e il Dl 149/2020 (attività prevalente riferita ai codici Ateco), che sono stati oggetto dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 15, 22 e 25 del 2020.
Ma proprio il susseguirsi di provvedimenti agevolativi imposti per far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia, e nonostante l’emanazione dei provvedimenti di prassi appena citati, si è reso necessario soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento riguardo alle modalità di fruizione del contributo, che hanno generato la recente circolare 5/E del 14 maggio 2021.
Destinatari ed esclusi
Il contributo è destinato ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e spetta esclusivamente:
– ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR);
– ai soggetti con ricavi (art. 85, comma 1, lett. a e b, TUIR) o compensi (art. 54, comma 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni.
Sono esclusi in ogni caso:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la sua entrata in vigore;
– gli enti pubblici (art. 74, TUIR);
– i soggetti indicati all’art. 162-bis del TUIR.
La rilevanza dei contributi già ricevuti
Un quesito riguardava la determinazione della soglia di accesso. In particolare, se devono essere considerati anche i contributi a fondo perduto (Cfp) cosiddetti “Covid-19” già percepiti per l’anno 2020 e se gli stessi rientrano nel calcolo della riduzione del fatturato medio.
Si è detto che il Cfp Covid-19 del primo decreto sostegni è rivolto ai soggetti che rispettano il parametro dei ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro e si calcola applicando le percentuali previste alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Le misure in questione – si legge nella citata circolare 5/2021 – esulano da una determinata politica fiscale ma, come confermato con la circolare 15/2020, hanno la finalità di compensare almeno in parte i gravi effetti economici e finanziari subiti da determinate categorie. Proprio in considerazione del carattere di eccezionalità, l’Agenzia delle entrate afferma che il contributo questione e anche le previgenti agevolazioni di questo tipo:
a) non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi;
b) non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
– non vanno incluse tra i ricavi per determinare le percentuali sopra citate.
Per le stesse ragioni, l’esclusione dai parametri di calcolo si applica anche a tutte le ulteriori misure agevolative per il contrasto della pandemia quali, ad esempio, il bonus affitto, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (tutti introdotti dal decreto rilancio).
Il calcolo del Cfp per le associazioni sportive dilettantistiche
I corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo?
La circolare 22/2020 ha precisato che al fine di determinare i ricavi per fruire del contributo, per gli enti non commerciali si devono considerare soltanto i ricavi con rilevanza ai fini IRES, per cui sono esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e quelli derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Nello stesso documento di prassi è inoltre evidenziato che per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Questi chiarimenti risultano applicabili anche per le associazioni in questione.
La riduzione del fatturato medio per il regime forfetario
Ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato e corrispettivi, un soggetto che fruisce del regime forfetario può fare riferimento al quadro LM?
La circolare 15/2020 ha specificato che nell’ambito soggettivo della disposizione rientrano anche i contribuenti forfetari, che i dati rilevanti per il calcolo del contributo sono comunque nella loro disponibilità e che, per ragioni di semplificazione, è necessario fare riferimento ai quadri da LM 22 a 27, colonna 3. In relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Al riguardo, “per ragioni di ordine logico sistematico”, l’Agenzia ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima di 65.000 euro prevista per il regime forfetario.
I rimborsi spese
Sempre per determinare l’importo del fatturato e corrispettivi indicato nel decreto sostegni, si chiede come devono essere considerati i rimborsi spese.
Il DPR 633/1972 (art. 15, n. 3) dispone che “non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. La circolare 58/2001 ha evidenziato che tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all’attività, con esclusione di quelli relativi alle spese analiticamente dettagliate anticipate in nome e per conto del cliente, il che impone che tali rimborsi siano trattati come gli altri compensi. Ne consegue che sono considerate rilevanti, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi di spese quali il viaggio, vitto e alloggio, ecc. addebitati in fattura al committente, ai quali vengono assimilati anche gli importi addebitati al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo: lo stesso vale anche per i soggetti che producono reddito d’impresa e, in ogni caso, per quanti hanno optato per il regime forfetario. Viene infine precisato che in coerenza con tale conclusione devono essere computate nel fatturato le somme relative alla cessione di beni “per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva”, come nel caso, ad esempio, della cessione di un’autovettura la cui IVA sull’acquisto è stata detratta al 40%.