FISCALITA

Contribuenti minori, dal regime semplificato al forfetario senza vincolo triennale

La problematica di un’istanza di interpello verte sull’applicabilità del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) da parte di una contribuente che ha optato per il regime semplificato introdotto dall’art. 18, comma 5, del DPR 600/1973.

Nello specifico la contribuente, pur essendo in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, dall’anno 2015 ha sempre svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata, senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente”.

Nel 2017 ha optato per il regime semplificato compilando il rigo VO 26 della dichiarazione annuale IVA/2018 per l’anno d’imposta 2017.

Poiché intende applicare il regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2018, si chiede da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato previsto dalle norme sopra citate e, altresì, se il vincolo triennale possa essere derogato anche in riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.

La risposta

Viene fornita attraverso la risoluzione 64/E del 14 settembre 2018, nella quale l’Amministrazione finanziaria ricorda che dal 1° gennaio 2015 il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, è quello forfetario, con la facoltà, tuttavia, di poter esercitare l’opzione per determinare l’IVA e il reddito nei modi ordinari.

Nell’istanza la contribuente fa presente che, pur non avendo esercitato tale opzione nel modello IVA, in pratica ha adottato, già dal 2015, il regime contabile secondo il quale i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di ricavi “… di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto” (art. 18 del DPR 600/1973).

Di conseguenza, il reddito ai fini delle imposte sui redditi è stato determinato secondo le previsioni dell’art. 66 del TUIR (“Imprese minori”).

Nel 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 232/2016 (art. 1, commi da 17 a 23), il reddito è stato quantificato secondo il cosiddetto “criterio di cassa”, beneficiando inoltre dell’ulteriore semplificazione grazie alla quale, “Previa opzione” vincolante per almeno un triennio, si possono tenere i registri ai fini IVA senza effettuare annotazioni relative a incassi e pagamenti, nel qual caso, “per finalità di semplificazione” si presuppone che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui c’è stato il relativo incasso o pagamento.

Secondo l’Agenzia, la scelta per comportamento concludente esercitata nel 2015 di avvalersi del regime contabile semplificato e, quindi, di determinare il reddito secondo i criteri dell’art. 66 del TUIR, al posto del regime forfetario previsto dalla legge 190/2014, non vincola la contribuente alla continuità triennale nel regime optato, poiché si tratta comunque di un regime “naturale” specifico dei contribuenti minori.

Lo stesso dicasi per il fatto che nel 2017 il reddito è stato determinato secondo il criterio di cassa, visto che si tratta lo stesso del regime naturale applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata (avendo esercitato l’opzione art. 18, comma 5): infatti, il vincolo triennale previsto assume rilevanza soltanto per quanti scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per chi, avendone i requisiti, sceglie di avvalersi del regime forfetario.

Con la risoluzione 64/2018 viene dunque accolta la tesi prospettata dalla contribuente, che in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ha la possibilità di passare dal regime semplificato al forfetario senza sottostare ad alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi per l’anno d’imposta 2018 può avvalersi del regime forfetario.

La sanzione

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea, però, che ferma restando l’applicazione dell’art. 1, DPR 442/1997 – “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività….” – il successivo art. 2 sancisce che il contribuente è comunque obbligato a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare dopo la scelta effettuata, mentre il comma 3 prevede che la validità dell’opzione è confermata anche nei casi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, che sono soggetti a sanzioni.

La conseguenza: nel caso presentato dalla contribuente, quindi, l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015 per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, anche se non risulta vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, costituisce tuttavia una violazione sanzionabile.

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