Contratti a canone concordato, non dovute le imposte di registro e di bollo
La Federazione provinciale di un Sindacato unitario nazionale ha presentato un interpello riguardante l’applicazione dell’imposta di registro e di bollo.
Il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia ha individuato, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato (art. 2, comma 3, legge 431/1998).
L’art. 1, comma 8, del decreto ha stabilito che, nella definizione del canone effettivo, le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; per i contratti cosiddetti “non assistiti” le parti sono invece tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle Organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.
Questa attestazione è valida anche ai fini delle agevolazioni fiscali.
Il Comune di Firenze e altri Comuni della provincia hanno recepito (il 20 ottobre 2017) i contenuti del decreto con l’Accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili.
In particolare, l’art. 19 dell’Accordo territoriale sancisce che “ a) Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; b) Per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo…”.
Premesso ciò, l’Organizzazione sindacale chiede di conoscere, riguardo ai contratti di locazione non assistiti, se l’attestazione debba ritenersi obbligatoria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per le tipologie di contratti cui si riferisce. Inoltre, chiede se l’attestazione rilasciata debba essere allegata al contratto di locazione in sede di registrazione e, in caso di risposta affermativa, se questa debba scontare le imposte di registro e di bollo.
Secondo l’istante
Secondo il Sindacato istante l’attestazione rilasciata da un’Organizzazione firmataria dell’accordo non deve essere assoggettata a imposta di bollo né a imposta di registro e a sostegno cita la risoluzione n. 83 del 22 novembre 2013 che aveva chiarito – anche se in relazione all’attestazione di prestazione energetica (Ape) – che la stessa non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000, secondo il quale, infatti, “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”. Nella citata risoluzione 83/2013 era stata inoltre esclusa l’assoggettabilità dell’attestazione a imposta di registro – ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DPR 131/1986, TUR – in quanto si tratta di un atto non soggetto a registrazione.
Secondo il Sindacato, dunque, non ci sono motivi per divergere da questo orientamento anche per quanto concerne l’attestazione, oggetto del presente quesito, effettuata ai sensi del decreto 445 e allegata ai contratti di locazione in sede di registrazione.
Secondo le Entrate
La risposta dell’Agenzia è contenuta nella risoluzione 31/E del 20 aprile 2018 (“Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato – Attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo”). In base all’art. 1, comma 8, del decreto 16/1/2017, “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’, dunque, la norma in argomento prevede che l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, che conferma la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo territoriale, produce effetti anche ai fini delle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia precisa che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, in relazione alle agevolazioni riferite a tributi propri – aliquota ridotta al 10% ai fini della cedolare secca e agevolazioni previste dall’art. 8, legge 431/1998 in materia di IRPEF e imposta di registro – l’acquisizione dell’attestazione è un elemento necessario per il riconoscimento delle agevolazioni. In tal senso si è già espresso il Ministero delle Infrastrutture con la nota del 6 febbraio 2018, n. 1380 della Direzione Generale per la Condizione Abitativa affermando che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
Per quanto concerne il quesito ricevuto l’Agenzia precisa che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione dell’accordo territoriale sottoscritto per il Comune di Firenze e altri Comuni della provincia fiorentina, le parti hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione (nel caso di contratto non assistito) per beneficiare delle agevolazioni fiscali. L’attestazione non risulta invece necessaria, ai fini del riconoscimento delle stesse agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto o anche dopo, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
Per quanto riguarda il quesito sulla necessità di allegare l’attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione, nella risoluzione 31/E si legge che il decreto non lo definisce un obbligo per le parti, né tale obbligo è previsto dal TUR; in ogni caso, l’assenza di un obbligo non esclude comunque l’allegazione, in sede di registrazione del contratto.
Se il contribuente allega l’attestazione in sede di registrazione, in linea con i contenuti della risoluzione 83/2013, per stabilire la corretta tassazione da applicare ai fini dell’imposta di registro rileva quanto previsto dall’articolo 11 del TUR, che al comma stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, “ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta: di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto; di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili; di atti non soggetti a registrazione”.
Secondo le Entrate l’attestazione concretizza un atto per il quale non vige l’obbligo della registrazione; in sede di registrazione del contratto di locazione, quindi, l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione “anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro”.
Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo, l’art. 5 della tabella allegata al DPR 642/1972 (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), prevede un trattamento di esenzione dall’imposta, tra l’altro, per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
Considerato, infine, che l’attestazione è necessaria, come previsto dal citato decreto ministeriale, per certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche rispetto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia ritiene che per il suo rilascio non si debba applicare l’imposta di bollo.